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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 8 Luglio 2022

DIRITTO SOCIETARIO: funzioni di controllo interno e compiti dei sindaci

Secondo la Cassazione (sentenza n. 16276 del 19.5.2022), anche quando una società è dotata di funzioni di controllo interno, i doveri del Collegio non si intendono attenuati, in quanto le funzioni aziendali hanno un compito di ausilio e di supporto. Il Collegio non può quindi limitarsi alla mera passiva ricezione delle eventuali indicazioni fornite, ma è tenuto ad assicurare una costante sorveglianza sulla correttezza formale e sostanziale della gestione della società. Inoltre i giudici precisano che il controllo del Collegio sindacale non è solo postumo e suscettibile di concretarsi nel potere di impugnare le delibere consiliari ed assembleari invalide, o di ricorrere all’autorità giudiziaria, ma deve essere anche di natura preventiva, mediante la partecipazione alle riunioni dell’organo amministrativo, al fine di percepire ogni potenziale anomalia o disfunzione nella vita della società. Il Collegio ha quindi il compito, non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti, ma anche della verifica dell’adeguatezza delle metodologie dirette al controllo interno della società. L’attività dei sindaci non può prescindere da una costante ed adeguata conoscenza dell’attività aziendale, con conseguente efficace controllo dei rischi di tutte le aree dell’impresa e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi.


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