La Cassazione (sentenza n. 20053 del 24.5.2022) ha ribadito, contrariamente alla posizione di numerosa giurisprudenza di merito, che il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000) si consuma alla data di emissione del singolo documento fiscale oppure, nell’ipotesi di emissione di più documenti, nel momento dell’emissione dell’ultimo di essi. Trattasi, come precisato dai giudici, di “reato istantaneo” che, nel caso di una “pluralità di fatti”, li riconduce ad un unico reato, commesso temporalmente con l’ultimo di essi. Ciò è particolarmente rilevante ai fini del calcolo della prescrizione.