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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 13 Ottobre 2023

GARANZIA PER VIZI DELLA COSA VENDUTA: SI INTERROMPE IL TERMINE DI PRESCRIZIONE 1495 C.C. SE IL VENDITORE RICONOSCE IL DIRITTO ALLA GARANZIA

Nei contratti di vendita, a norma dell’art. 1490 c.c., il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’utilizzo cui è destinata ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il vizio può consistere dunque sia in una imperfezione materiale della cosa che incide sulla sua idoneità ad essere utilizzata sia sulla mancanza di qualità che si concretizza nella carenza dei requisiti di funzionalità, utilità e pregio che la cosa dovrebbe presentare.

In presenza di vizi che denotino le caratteristiche appena descritte, la disciplina codicistica offre al compratore un ampio spettro di tutela, che prevede la possibilità, salvo eccezioni, di chiedere la risoluzione del contratto, oppure una proporzionale riduzione del prezzo. Rimane, comunque, fermo l’obbligo del venditore di risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa e anche il danno subito dal medesimo, a meno che non dimostri di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.

A fronte di una così ampia tutela il legislatore ha previsto, all’art. 1495 c.c., la decadenza del compratore dalla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge (la denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato) e la prescrizione, “in ogni caso”, dell’azione dopo un anno dalla consegna.

Con pronuncia n. 27076 del 22 settembre 2023, la Cassazione, ha riconosciuto un controlimite che ri-amplia la tutela del compratore. Infatti, nonostante l’art. 1495 c.c. preveda che l’azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescriva “in ogni caso” in un anno dalla consegna, ciò significherebbe che questo termine decorre anche se il compratore non abbia scoperto il vizio o per il riconoscimento del vizio da parte del venditore sia esclusa la decadenza. Tuttavia, in tale secondo caso, la Corte di Cassazione ha statuito che il termine annuale suddetto non si sottrae alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 c.c. , cosicché la prescrizione annuale deve ritenersi interrotta, a norma dell’art. 2944 cod. civ., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia. In altre parole, nel momento in cui il venditore riconosce il diritto del compratore alla garanzia ex art. 1490 c.c. (per es. quando il venditore si impegna a correggere i vizi) il termine annuale di prescrizione ex art. 1495 c.c. III comma, si interrompe.


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