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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 13 Ottobre 2023

ADDIO ALLA PEC ARRIVA LA REM – CONSEGUENZE GIURIDICHE DELL’ADOZIONE DEL NUOVO STANDARD ETSI, E LA NASCITA DELLA PEC EUROPEA

Entro il 2024 dovrebbe aver termine la transazione al nuovo standard di Posta Elettronica Certificata (chiamato con la traduzione inglese R.E.M. o PEC Europea), che permetterà al sistema italiano di adeguarsi ai requisiti richiesti dal Regolamento eIDAS, con conseguente rafforzamento della capacità probatoria della PEC.

In particolare occorre ricordare che ai sensi dell’art. 44 del Regolamento n. 910 del 2014 (eIDAS), i Gestori di Posta Elettronica Certificata avrebbero dovuto rilasciare strumenti di recapito certificato qualificato (protocollo SERCQ) in grado di garantire l’identificazione del mittente, l’identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati, l’integrità del messaggio inviato e la data e l’ora di invio e di ricezione. Tuttavia, se si può affermare che la Posta Elettronica Certificata, come disciplinata dal Codice dell’Amministrazione digitale italiano, soddisfi i suddetti requisiti per quanto attiene la data e l’ora dell’invio e l’integrità del messaggio, si deve sottolineare che non soddisfa appieno il regolamento nella parte in cui non garantisce l’identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati e un elevato livello di sicurezza per l’identificazione del mittente.

Dal 27 giugno 2022 è in atto un processo di definizione e pubblicazione del nuovo standard ETSI EN 319 532-4. Tale nuovo standard impone ai gestori dei servizi di posta elettronica certificata di accertare l’identità del soggetto che attiva la casella di posta, esattamente come avviene per l’attivazione di servizi come lo SPID. Tutte le caselle PEC attive dovranno adottare tale standard, convertendosi in quella che viene comunemente chiamata PEC Europea o R.E.M.(acronimo della traduzione in inglese del termine PEC, usato per distinguerla anche in termini sostanziali dai sistemi di recapito elettronico certificato nazionali). Se questo non avverrà le caselle di posta elettronica certificata potranno essere disattivate, o potranno essere comunque utilizzate come sistemi di posta elettronica ordinaria (con conseguenze ovvie sul loro valore legale). Nella realtà, la trasformazione sarà abbastanza semplice in quanto gli utenti in possesso di un account PEC attivo dovranno solo seguire il percorso di migrazione prevista dal loro gestore di posta elettronica, che in alcuni casi agirà in autonomia.

Quali saranno le conseguenze sul piano giuridico?

Premesso che è ancora difficile definire quelle che saranno le conseguenze a lungo termine, data l’impossibilità di prevedere quanto impiegherà il sistema giuridico nazionale ad adeguarsi al nuovo standard, tuttavia, si possono evidenziare due conseguenze che ad oggi è già possibile identificare.

In primo luogo, ci sono le conseguenze sulla capacità probatoria della PEC. Ad oggi, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento UE 910-2014, i dati inviati e ricevuti tramite un servizio elettronico di recapito certificato sono ammissibili come prova nei procedimenti giudiziali anche se hanno forma elettronica e anche se non “soddisfano i requisiti del servizio elettronico di recapito certificato qualificato“. Infatti, la PEC come la conosciamo (protocollo SERC) fa piena prova della data e dell’ora dell’invio, nonché dell’integrità del messaggio, detto in altre parole dimostra che quel messaggio integro è stato inviato dal mittente e ricevuto dal destinatario quel giorno a quell’ora. Tuttavia, con l’applicazione del nuovo standard (per un sistema SERCQ), la PEC farà piena prova anche dell’identità del mittente e del destinatario, con conseguenze rilevanti per es. sulla concreta necessità di firmare elettronicamente i documenti inviati via PEC, sulla protezione dai fenomeni di fishing (invio di e-mail o sms, apparentemente provenienti da Istituti di credito o società di e-commerce, che invitano la vittima a collegarsi a pagine internet del tutto simili a siti istituzionali o aziendali) ecc…

In secondo luogo, da citare anche le conseguenze in materia di portata territoriale della REM/PEC Europea. Ad oggi la posta elettronica certificata come la conosciamo permette comunicazioni solo tra soggetti residenti nel territorio italiano, in quanto regolamentata dalla normativa nazionale, mentre le comunicazioni per l’estero e verso i paesi membri dell’UE avviene mediante sistemi di posta elettronica ordinaria. Ebbene, l’introduzione della R.E.M. o PEC Europea permetterà l’utilizzo anche per le comunicazioni con persone fisiche o giuridiche residenti i paesi membri dell’Unione Europea che avranno già adottato lo stesso standard. Questo genererà l’obbligo per i singoli sistemi giudiziari nazionali di riconoscere la validità delle comunicazioni elettroniche certificate qualificate provenienti da altri paesi membri al pari di come oggi vengono considerate le PEC.


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