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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 3 Febbraio 2023

DONAZIONI: vendita libera per i beni oggetto di donazione indiretta

La Cassazione (ordinanza n. 35461/2022) ha stabilito che i beni immobili oggetto di donazione indiretta (ad esempio, l’immobile comprato dal figlio col denaro dei genitori) non sono esposti alla pretesa restitutoria del legittimario, cioè di colui che si ritiene leso nei propri diritti successori dall’atto di donazione. Tali immobili possono quindi essere venduti dal donatario senza che l’acquirente possa essere coinvolto in una lite tra gli eredi del donante. L’azione di restituzione verso il soggetto avente causa dal donatario (sia il primo acquirente, ma anche un successivo avente causa dal primo acquirente) può essere esperita solo nel caso di donazione “diretta”. Ricordiamo che l’atto di donazione, per essere valido deve essere stipulato con atto pubblico da un notaio. L’ordinanza citata smentisce la precedente (n. 4523/2022), che invece asseriva come anche la donazione “indiretta” fosse esposta all’azione ventennale del legittimario danneggiato.


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