La Cassazione (ordinanza n. 35086/2022) ha affermato che il coniuge in regime di comunione dei beni, che acquista un bene immobile che intende escludere dalla comunione, deve fornire le prove della provenienza dei mezzi finanziari utilizzati per l’acquisto. Deve trattarsi cioè di disponibilità anteriore al matrimonio, oppure frutto di donazioni, successioni ereditarie o proventi conseguenti alla vendita di beni personali. Nell’ordinanza si precisa che non basta la semplice dichiarazione del coniuge non acquirente, che conferma la disponibilità personale dell’altro coniuge dei mezzi impiegati nell’acquisto.