Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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29 Luglio 2022
DIRITTO SOCIETARIO: responsabilità di chi agisce in nome e per conto dell’ente
L’art. 38 del Codice civile, per le associazioni non riconosciute ed i comitati, dispone che per le obbligazioni assunte dalle persone che li rappresentano, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono personalmente e solidalmente anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Il regime di responsabilità di cui sopra non è tuttavia illimitato (come avviene nelle società di persone per tutte le obbligazioni sociali), bensì circoscritto alle obbligazioni contratte da chi ha agito personalmente in nome e per conto dell’associazione. Con la conseguenza che colui che invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività svolta dal rappresentante in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova della carica rivestita all’interno dell’ente. L’obbligazione avente natura solidale di colui che ha agito per l’ente è inquadrabile tra quelle di “garanzia ex-lege”, assimilabili alla fideiussione, ed è disposta a tutela dei terzi, che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro.

