Il Tribunale di Ancona, con la sentenza del 13.10.2022, ha affrontato il tema della liceità dei prestiti infragruppo. I giudici ricordano il principio secondo cui, in tema di gruppi di società collegate tra loro, in senso economico e dirigenziale, la validità di atti compiuti dall’organo amministrativo di una di esse in favore di altra società ad essa collegata, è condizionata all’esistenza di un interesse economicamente e giuridicamente apprezzabile in capo alla società agente. Non è possibile, infatti, qualificare come legittimi atti che, favorendo le società collegate, non rivestano alcun interesse per la società operante o addirittura la pregiudichino (vedasi anche Cassazione, sentenza n. 17696/2006). Premessa l’autonomia soggettiva e patrimoniale delle singole società, nel momento dell’elargizione di una somma di denaro, l’organo amministrativo deve accertare in concreto gli effetti positivi che, quantomeno nella ragionevole previsione dell’agente, l’atto sarà in grado di apportare nell’ambito della sfera giuridica della società finanziante, in modo tale da non incidere sulle eventuali ragioni dei creditori della stessa società. In concreto l’amministratore, per andare esente da responsabilità, deve provare l’esistenza di un vantaggio, anche indiretto, per la società erogante.