La notifica dell’atto impositivo al contribuente persona fisica in luogo diverso da quello di residenza costituisce “nullità sanabile”, per cui, se comunque avviene il ritiro del plico da parte dell’interessato, la notifica deve considerarsi valida. E’ quanto afferma la Corte di Giustizia tributaria di Genova (sentenza n. 949/3/22 del 23.12.2022), che ha stabilito che in mancanza di un concreto pregiudizio del diritto alla difesa, viene esclusa la fattispecie di “inesistenza della notifica” a favore di quella di “nullità sanabile”. Tale sentenza è in linea anche con la recente pronuncia della Cassazione (sentenza n. 29996 del 13.12.2017).