Come ha giudicato il Tribunale di Milano (sentenza n. 19 del 4.1.2022), quando i patti parasociali sono stipulati a tempo indeterminato, ciascuno dei soci può recedere da tale vincolo in ogni momento. Il Tribunale ha applicato il principio generale che stabilisce che quando un contratto (tali sono i patti parasociali) ha una durata indeterminata, ciascuno dei contraenti può uscire dal contratto stesso a proprio piacimento. Si tratta di un principio generale dell’ordinamento, in base al quale il vincolo obbligatorio perpetuo è inammissibile, con la conseguenza che la pattuizione di un vincolo illimitato è lecita, ma resta ferma la facoltà dell’obbligato di liberarsi di tale vincolo, anche senza onere di motivazione. Nella stessa sentenza si precisa che, sempre riguardo ai patti parasociali, ma fissati con una scadenza, resta ferma la facoltà di recesso al ricorrere di una giusta causa.