Secondo la Cassazione (sentenza n. 33582 del 13.9.2022), l’amministratore privo di deleghe non può considerarsi responsabile del reato di bancarotta fraudolenta commesso dagli altri componenti del Consiglio d’amministrazione per il solo mancato esercizio dei generici doveri di intervento che attengono alla sua posizione. E’ invece necessaria la prova della effettiva conoscenza (da parte dell’amministratore privo di deleghe) delle condotte mendaci o distrattive degli amministratori dotati di deleghe e della volontà di avallarle con la propria inerzia. In mancanza di questi elementi, il comportamento omissivo dell’amministratore senza deleghe potrà, al più, essere ricondotto ad un addebito per colpa, anche grave, e ad una mera responsabilità di posizione, che, come tale, non rientra nell’ipotesi di concorso nel reato di bancarotta di cui agli artt. 216 e 223 della legge fallimentare.