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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 11 Novembre 2022

INPS: esenzione contributiva per i soci di srl che non prestano attività

La Cassazione (ordinanza n. 25341/2022) ha ribadito che non rientrano nell’imponibile previdenziale i redditi di partecipazione nelle S.r.l. in cui il contribuente occupa esclusivamente il ruolo di socio di capitale, senza alcun apporto di prestazione lavorativa. Finalmente anche l’INPS, dopo anni di contenzioso, ha aderito all’impostazione citata (circolare n. 84 del 10.6.2021). Quindi, l’imprenditore socio di una S.r.l. nella quale presta attività, dovrà obbligatoriamente iscriversi all’INPS e pagare sulla quota di reddito attribuibile “per trasparenza” come socio, in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, anche quando non sia avvenuta alcuna distribuzione ai soci. Viceversa, qualora non vi sia alcuna prestazione lavorativa, gli utili derivanti dalla mera partecipazione ad una società di capitali, non fanno base imponibile ai fini previdenziali. Nel caso in cui un socio amministratore di S.r.l., percettore di un compenso, presti anche attività lavorativa nell’azienda, sarà tenuto a doppia contribuzione (INPS “gestione separata” per l’attività di amministratore e INPS commercianti-artigiani per l’attività lavorativa). Qualora infine il socio amministratore presti unicamente attività intellettuale di direzione e coordinamento aziendale non è tenuto all’iscrizione alla “gestione commercianti” INPS ed alla relativa contribuzione.


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