La Cassazione (sentenza n. 37077/2022) ha stabilito che, nell’ambito delle S.r.l., ai fini della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, oltre ai libri ed alle scritture contabili previste dall’art. 2214 del Codice civile, sono considerati, per il tramite dell’art. 2478 del Codice civile, anche i libri sociali obbligatori previsti da tale disposizione normativa, fra i quali figura il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale o del sindaco unico. Sui sindaci incombe la cura di tale libro sul quale vanno trascritti i verbali delle riunioni; in essi si dà conto delle attività effettuate e degli accertamenti eseguiti. Della sua tenuta e quindi della consegna del libro in questione, così come di tutti i libri della società, alla curatela fallimentare, invece è responsabile l’amministratore (trattandosi pur sempre di un libro sociale obbligatorio).