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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 4 Novembre 2022

DIRITTO SOCIETARIO: recesso del socio che non vota il limite al trasferimento di azioni

Secondo la Cassazione (sentenza n. 20546 del 27.6.2022), il socio di una S.p.A. che in assemblea non voti a favore della proposta di sopprimere dallo statuto una clausola di prelazione nel caso di trasferimento delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale, ha diritto di recesso. Nel caso di specie, la limitazione soppressa era relativa al trasferimento di azioni ad una società controllata dallo stesso socio cedente. La norma invocata per consentire il recesso in questione è quella contenuta nell’art. 2437, comma II, lett. b-, del Codice civile, nel caso in cui si introducano o si rimuovano vincoli alla circolazione dei titoli azionari. E’ peraltro da osservare che tale causa di recesso può essere espressamente disattivata con apposita clausola statutaria. La citata sentenza della Cassazione ha smentito le sentenze del Tribunale e della corte di appello di Firenze, che avevano negato il diritto di recesso, giudicando la modifica statutaria apportata priva di “rilevanza sostanziale”. La Cassazione ha invece stabilito che il legislatore quando ha inteso consentire il recesso nel caso di “rilevanza sostanziale”, lo ha affermato esplicitamente, mentre nel caso di specie ha riservato la possibilità all’assemblea di inserire nello statuto una clausola che lo escludesse.


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