Con la risposta ad interpello n. 229 del 27.4.2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento IVA a cui sottoporre i servizi di cui all’art. 9, comma I, n. 5, del D.P.R. n. 633/1972 (carico, scarico, trasbordo, ecc., relativi a beni in esportazione, in transito, in importazione temporanea, ecc.), che non risultano accessori alla prestazione di trasporto internazionale. Secondo l’Agenzia i servizi di cui sopra beneficiano ugualmente del regime di “non imponibilità” per il loro carattere “oggettivo” di servizi connessi agli scambi internazionali, in quanto (in questi casi) non opera la limitazione relativa al requisito soggettivo introdotta dall’art. 5-septies del D.L. n. 146/2021.