Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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14 Luglio 2023
DIRITTO DEL LAVORO: periodo feriale-diritti del datore di lavoro
Come noto, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, il lavoratore deve fruire di un periodo minimo di 4 settimane di ferie annue retribuito, di cui 2 settimane entro l’anno di maturazione e le altre 2 settimane entro i successivi 18 mesi, salvo disciplina differente del contratto collettivo applicato. Il lavoratore non può comunque assentarsi per ferie senza il consenso del datore di lavoro, non potendo decidere di godere delle ferie a suo piacimento, ma deve necessariamente accordarsi con questi. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, decide il datore di lavoro sulla base delle esigenze dell’azienda. Il datore di lavoro può inoltre obbligare il lavoratore a consumare le ferie spettanti, evitando così di incorrere in sanzioni e può consentire la fruizione in anticipo di ferie non ancora maturate. E’ comunque previsto che sia comunicato al lavoratore la collocazione delle giornate spettanti con sufficiente e congruo anticipo per non “sforare” i 18 mesi. In mancanza, il lavoratore acquisisce il diritto al risarcimento del danno, ma non quello di interrompere l’attività a proprio piacimento. Infatti, laddove il lavoratore si assenti per ferie in modo arbitrario, senza previo consenso datoriale, potrà incorrere in sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro, tenuto conto che i periodi di ferie fruiti illegittimamente costituiscono a tutti gli effetti assenze ingiustificate. Si ricorda inoltre che per il datore di lavoro è altresì possibile, con preavviso, modificare le giornate di ferie già concordate, nonché richiamare il lavoratore assente per ferie. Queste possibilità sussistono non solo nel caso in cui si verifichino esigenze eccezionali e imprevedibili, ma anche nel caso in cui il datore riconsideri le esigenze aziendali.