La Cassazione, con la sentenza n. 17731 del 21.6.2023, afferma che l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento (art. 6 della Legge n. 604/1966) non è soggetta a particolari formalità, essendo sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro la volontà di contestare la validità e l’efficacia del licenziamento, da cui emerga implicitamente la riserva di tutelare i propri diritti in sede giudiziaria. La citata disposizione di legge fa riferimento a “qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere noto la volontà del lavoratore” di impugnare il licenziamento. Nel caso di specie, il lavoratore aveva apposto in calce alla lettera di licenziamento la seguente frase: “prendo solo per ricevuta visione della lettera, non condividendo né la forma, né il contenuto”.
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