Non è ancora completamente superato il problema della determinazione della base imponibile, ai fini imposta di registro, in relazione alla cessione d’azienda, in riferimento ai debiti inerenti. E’ tuttora dibattuta, in proposito, l’interpretazione dell’art. 43, comma II, del D.P.R. n. 131/1986, che pare confliggere con il contenuto l’art. 51, comma IV, dello stesso D.P.R.; la Commissione tributaria di Rimini (sentenza n. 105/2023), anche richiamando le sentenze della Cassazione n. 888/2019 e n. 891/2019, ha stabilito che i “debiti inerenti” sono deducibili dalla base imponibile. Tale inerenza, che deve ovviamente riguardare l’attività dell’imprenditore, deve essere riscontrata nelle scritture contabili obbligatorie e negli atti aventi data certa.
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