Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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30 Gennaio 2023
DIRITTO DEL LAVORO: LEGITTIMITA’ DEL VOLANTINAGGIO SINDACALE VIA E-MAIL
Secondo la Cassazione (sentenze n. 35643 e n. 35644, entrambe del 5.12.2022), è legittimo l’invio di comunicazioni sindacali attraverso la casella di posta elettronica aziendale dei dipendenti. Ad avviso del Collegio giudicante, tale modalità di comunicazione è da considerare espressione del più ampio diritto di manifestazione del pensiero e pertanto legittimamente esercitabile da parte dei rappresentanti unitari dell’azienda. All’origine della vicenda in esame vi era una sanzione disciplinare irrogata dal datore di lavoro ad un rappresentante sindacale che, mediante il proprio indirizzo di posta elettronica personale, aveva inviato, durante l’orario di lavoro, centinaia di e-mail contenenti comunicazioni di natura sindacale ad altrettanti dipendenti al loro indirizzo di posta elettronica aziendale. La Corte ha ravvisato una condotta antisindacale del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 28 della Legge n. 300/1970, e l’illegittimità della sanzione disciplinare applicata. E’ semplicemente richiesto per tali comunicazioni che l’attività di volantinaggio sia compiuta da lavoratori in regolare permesso (dirigenti della “RSA”), avendo riguardo alle caratteristiche organizzative dell’impresa e del tipo di lavoro cui sono addetti i destinatari della distribuzione dei volantini.

