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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 30 Gennaio 2023

IMPOSTA DI REGISTRO: VALORE DEL TERRENO DESTINATO AL FOTOVOLTAICO

La Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Emilia Romagna (decisione n. 1195/06/2022) ha giudicato non suscettibile di rettifica (ai fini imposta di registro) il corrispettivo pattuito per la cessione di un terreno agricolo destinato ad ospitare un impianto fotovoltaico, di importo non inferiore al prodotto della rendita catastale per i coefficienti di rivalutazione di un terreno agricolo. Per i giudici la volontà dell’acquirente di installare un impianto fotovoltaico non ne modifica la natura agricola, e di conseguenza non ne è modificabile il valore. Tra l’altro, la stessa Agenzia delle Entrate (risoluzione 112/E/2009 e circolare n. 36/E/2013 e risposta ad interpello n. 299/2021) ha affermato che la costruzione di un impianto fotovoltaico non comporta l’automatica classificazione del terreno su cui sorge quale “area edificabile”, in quanto in base agli strumenti urbanistici vigenti, gli impianti fotovoltaici possono essere ubicati anche in aree classificate come zone agricole dai vigenti piani urbanistici. Non si rientrerebbe quindi nell’ambito applicativo del D.L. n. 223/2006, secondo cui “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.


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