Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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23 Dicembre 2022
DIRITTO COMMERCIALE: mutuo fondiario che supera l’80% del valore dell’immobile
La Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 33719 del 16.11.2022) si è espressa sulla possibile nullità del contratto di mutuo fondiario concesso per un importo eccedente l’80% del valore dell’immobile posto a garanzia. Tale limite deriva da una delibera CICR del 22.4.1995, recepita dalla Banca d’Italia il 26 giugno dello stesso anno, cui fa riferimento (“pro tempore”) l’art. 38, comma II, del D.lgs. n. 385/1993. Per i giudici, il limite di finanziabilità di quest’ultima norma è un elemento non essenziale del contenuto del contratto, e la violazione di detto limite non può rappresentarne una causa di nullità. La normativa in parola si pone infatti sul differente piano del rapporto tra organismo di vigilanza e intermediari vigilati, che non può influire sul rapporto negoziale fra questi ultimi ed i mutuatari. Le Sezioni Unite affermano che il giudice non può riqualificare d’ufficio un contratto (nel caso di specie, mutuo ordinario) nel caso in cui le parti contraenti abbiano espressamente inteso stipularlo in modo corrispondente, a meno che la stessa qualificazione sia contestata in giudizio, e quindi rimessa al giudice o ricorrano le condizioni per la conversione del contratto (art. 1424 del Codice civile), ma ciò presuppone che ne sia fondatamente contestata la validità.
