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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 15 Maggio 2026

DEDUCIBILITÀ DELLE PENALI CONTRATTUALI E REQUISITO DI INERENZA

La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 12400 del 3 maggio 2026 conferma l’approccio dell’Amministrazione finanziaria nei confronti della deducibilità delle penali contrattuali per inadempimento o ritardo, previste dall’art. 1382 c.c. L’orientamento dei giudici conferma che, in linea generale, tali costi sono deducibili se risultano coerenti con l’attività d’impresa, in quanto non perseguono finalità punitive ma costituiscono un elemento funzionale alla gestione aziendale.

Tuttavia, la Corte sottolinea un principio fondamentale: la deducibilità non è automatica quando le penali risultano manifestamente antieconomiche. In questi casi, ossia quando vi è una macroscopica sproporzione tra la spesa sostenuta e il beneficio economico atteso, l’antieconomicità può costituire un indizio del mancato collegamento del costo con l’attività aziendale. La prova di tale difetto può essere costruita attraverso presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, spostando sul contribuente l’onere di dimostrare la razionalità economica della propria scelta.

L’ordinanza richiama esempi concreti: penali che trasferiscono indebitamente il rischio d’impresa o operazioni tra parti con un unico centro di interesse economico possono risultare indeducibili se prive di reale sostanza economica. In passato, la giurisprudenza aveva già affermato che i costi derivanti da clausole penali sono deducibili solo se collegati all’esercizio corretto dell’impresa, mentre risultano inammissibili se trasformano una sanzione pecuniaria in un vantaggio fiscale.


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