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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 26 Gennaio 2024

DEDUCIBILI LE PERDITE SU CREDITI DERIVANTI DA ACCORDI TRANSATTIVI

Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.14/2014, nei casi diversi dalle procedure concorsuali, la cancellazione dei debiti dal bilancio in base all’applicazione dei principi contabili (OIC 15) permette di determinare quegli elementi certi e precisi necessari alla deducibilità delle perdite.

Secondo l’OIC 15, la società può cancellare il credito dal proprio bilancio al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

  • i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono;
  • la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa anche tutti i rischi relativi al credito.

Pertanto, seppur non espressamente previsto dall’OIC 15 tra le fattispecie che comportano la cancellazione del credito in bilancio, anche la transazione, apportando l’estinzione dei flussi finanziari inerenti al credito, dovrebbe consentire la deducibilità della perdita.

Il condizionale nasce dal fatto che non è mai arrivato un chiarimento ufficiale a dirimere la questione. Tuttavia, l’orientamento previgente della giurisprudenza e delle fonti ufficiali in materia porta a tale conclusione. Infatti, le casistiche elencate dall’OIC 15 non hanno carattere esaustivo e la stessa Assonime nella Circolare n.18/2014 cita la transazione, insieme alla rinuncia e alla prescrizione, come fattispecie utile alla cancellazione dei crediti in bilancio a norma dei principi contabili.

Inoltre, a parere dell’Agenzia delle Entrate (Circ.26/2013), la deducibilità della perdita si ha quando la transazione deriva da una difficoltà finanziaria del debitore che porta alla riduzione definitiva del debito o degli interessi originariamente stabiliti. Condizione che ricorre al congiunto verificarsi delle seguenti condizioni:

  • il creditore e il debitore non sono parte dello stesso gruppo;
  • la difficoltà finanziaria del debitore risulta documentata (ad esempio, dall’istanza di ristrutturazione presentata dal debitore).

In ogni caso, la deducibilità degli oneri derivanti da accordi transattivi deve essere vagliata sempre alla luce dell’inerenza rispetto all’attività svolta dall’impresa (Cass. n. 28355/2019; Agenzia delle Entrate n. 491/2022).


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