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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 26 Gennaio 2024

NESSUNA IMPOSTA DI REGISTRO PER IL FINANZIAMENTO SOCI ENUNCIATO NELL’AUMENTO DI CAPITALE

Ai sensi dell’art. 22 del DPR 131/86, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunciate.

Per applicare l’imposta di registro all’atto enunciato, si richiede:

– la concreta citazione, in un altro atto da registrare, di un atto non registrato;

– che i due atti siano realizzati dalle stesse parti;

– limitatamente ai contratti verbali, che gli effetti delle disposizioni enunciate non siano già cessati o non cessino in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione.

L’Agenzia delle Entrate nel caso di specie era solita chiedere il pagamento dell’imposta di registro del 3% sul finanziamento soci enunciato nel verbale della delibera di aumento di capitale della società.

Con la sentenza della Cassazione n.1960/2024 si consolida l’orientamento già emerso in sentenze precedenti: la possibilità di applicare l’imposta di registro sul finanziamento soci in forma verbale, emerso nella delibera di aumento di capitale, deve essere esclusa poiché il finanziamento cessa i suoi effetti proprio in corrispondenza dell’atto enunciante.

Infatti, il finanziamento emergente dal verbale dell’assemblea termina i suoi effetti a seguito dell’imputazione a capitale della somma a suo tempo versata dal socio alla società, comportando contestualmente l’estinzione per compensazione (prima ancora che per rinuncia) dell’obbligazione di restituzione gravante sulla società verso il socio.


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