Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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25 Settembre 2026
CREDITO D’IMPOSTA 4.0: PERIODO DI SORVEGLIANZA E RECAPTURE DEL CREDITO
Le imprese che beneficiano del credito d’imposta per investimenti 4.0 devono prestare attenzione al periodo di “sorveglianza” previsto dalla normativa. I beni agevolati non possono essere ceduti o destinati a una struttura produttiva estera, anche appartenente allo stesso soggetto, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione. In caso contrario, il credito complessivamente maturato sugli investimenti deve essere rideterminato e l’eventuale maggiore importo già compensato deve essere riversato, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Ad esempio, un macchinario interconnesso nel 2025 non potrà essere ceduto fino al 31 dicembre 2027 senza conseguenze sul credito utilizzato; analogamente, per un bene entrato in funzione nel 2025 ma interconnesso nel 2026, il vincolo si estende fino al 31 dicembre 2028.
La finalità della disposizione è evitare che l’agevolazione venga utilizzata per investimenti meramente temporanei, privi di un effettivo contributo al processo di trasformazione digitale dell’impresa italiana. Non tutte le uscite dal patrimonio aziendale, tuttavia, comportano il recupero del credito: ad esempio, il furto del bene, se adeguatamente documentato, non determina l’applicazione del recapture, in quanto estraneo alla volontà dell’impresa. Allo stesso modo non viene meno l’agevolazione in caso di sostituzione di beni industria 4.0 con altri beni aventi caratteristiche identiche o migliorative.
Con riferimento alle ipotesi di trasferimento all’estero, il meccanismo di recapture interviene nei casi di trasferimento del bene presso una vera e propria struttura produttiva estera, circostanza che farebbe venir meno il collegamento tra l’investimento agevolato e il processo di trasformazione digitale dell’impresa italiana. Diversamente, non rilevano ai fini del recupero dell’incentivo alcune ipotesi di utilizzo temporaneo del bene all’estero, purché il cespite rimanga riconducibile alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale. È il caso, ad esempio, di attività di manutenzione svolte temporaneamente fuori dal territorio nazionale con impiego di mezzi e personale, oppure dell’utilizzo di beni in cantieri esteri quando non vi sia una stabile struttura produttiva estera Particolare attenzione deve essere posta, infine, ai beni acquisiti in leasing, per i quali il mancato riscatto o la cessione del contratto durante il periodo di sorveglianza possono comportare la perdita del beneficio.
