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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 3 Maggio 2024

CORREZIONE ERRORI CONTABILI: RECENTI PRONUNCE DELL’AGENZIA

Con riferimento alla disciplina fiscale della correzione degli errori contabili in vigore dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022, in base alla quale, per i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata e sottopongono il bilancio a revisione legale, le poste correttive assumono rilevanza fiscale nell’esercizio in cui viene operata la correzione (art. 83 comma 1 del TUIR), senza necessità di presentare la dichiarazione integrativa, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti.

In particolare, la risposta n. 73/2024 ha precisato che la nuova disciplina sulla correzione degli errori determina la rilevanza fiscale, ai fini IRES, delle poste correttive nell’esercizio in cui viene operata la correzione, ma non incide sulla natura del componente reddituale. Di conseguenza, continuano ad applicarsi le norme che limitano o riducono la rilevanza fiscale dei componenti negativi di reddito, nel caso oggetto dell’interpello, le limitazioni previste dall’art. 102 comma 7 del TUIR per la quota capitale dei canoni di leasing.

Inoltre, sempre secondo l’Agenzia, la deduzione può avvenire esclusivamente nei limiti dell’importo che sarebbe stato deducibile nel periodo d’imposta interessato dall’errore. Nella sostanza, si ottiene così il ripristino, nel periodo d’imposta in cui avviene la correzione, del regime fiscale applicabile al singolo componente negativo nel periodo d’imposta in cui l’errore è stato commesso. La soluzione prospettata comporta aclune difficoltà applicative, in quanto il ripristino del regime fiscale pregresso presuppone necessariamente l’individuazione del periodo d’imposta in cui l’errore è stato commesso.

Nella stessa risposta, si chiarisce, poi, il trattamento degli interessi passivi impliciti nei canoni di leasing oggetto di correzione, che soggiaciono alle limitazioni disposte dall’art. 96 del TUIR, determinate sulla base degli interessi attivi e dei proventi assimilati e del risultato operativo lordo (ROL) disponibili nel periodo d’imposta in cui gli errori contabili vengono corretti.

Resta fermo che anche i componenti rilevanti ai fini fiscali a seguito della correzione degli errori contabili concorreranno a determinare il ROL.


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