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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 11 Aprile 2025

CONTRIBUTO PER SPESE NEGLI ACCORDI TRANSATTIVI: TRATTAMENTO IVA

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 85/2025, affronta nuovamente  il tema dell’applicazione dell’IVA agli accordi transattivi conclusi per la definizione di liti pendenti. Tradizionalmente, l’Agenzia ha oscillato tra la qualificazione delle somme corrisposte nell’ambito di una transazione come corrispettivo soggetto a IVA, e il loro trattamento come importi esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta, quindi soggetti all’imposta di registro.

Nel caso specifico, due società definiscono una controversia pendente in appello: secondo l’accordo, una delle società paga una somma di 20.000 euro per coprire le spese legali della parte avversa, mentre l’altra parte rinuncia a proseguire la causa. La domanda cruciale riguarda la natura della somma versata: deve essere considerata come corrispettivo per una prestazione di servizi, e quindi soggetta a IVA, oppure come una somma esclusa, soggetta all’imposta di registro?

L’Agenzia delle Entrate ha in questo caso ritenuto che la somma versata non fosse soggetta a IVA, in quanto il pagamento è stato effettuato al difensore della controparte, e non direttamente nell’ambito di un rapporto contrattuale tra le due società. L’Agenzia ha escluso quindi la presenza di un “corrispettivo” in senso stretto, poiché il pagamento non è legato alla fornitura di un servizio, ma piuttosto alla chiusura di un contenzioso. In altri interventi, invece, l’Agenzia ha trattato situazioni analoghe come prestazioni di non fare o permettere idonee ad integrare il presupposto oggettivo dell’Iva, sulla base di un nesso sinallagmatico tra il pagamento e la rinuncia alla causa.

Date le interpretazioni contrastanti che si sono succedute, è auspicabile un ulteriore e definitivo intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate.


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