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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 27 Maggio 2022

CODICE CIVILE: Danno risarcibile per ipoteca iscritta in eccesso

Secondo la Cassazione (ordinanza n. 39441 del 13.12.2021), è risarcibile il danno provocato dall’iscrizione di un’ipoteca giudiziale eccessiva rispetto al debito garantito. Nel caso di specie il ricorrente lamentava che l’iscrizione eccessiva aveva impedito la concessione di un finanziamento, degradando il merito creditizio del debitore e provocato “a cascata” l’iscrizione di ipoteche da parte di altre banche. L’istituto di credito sarebbe quindi incorso nella responsabilità per fatto illecito, prevista dall’art. 2043 del Codice civile. Anche se l’art. 2838 consente al creditore di stabilire l’ammontare dell’ipoteca (quando non sia determinato negli atti dal quale si origina il diritto di iscriverla), gli articoli 2875 e 2876 stabiliscono che il debitore ha diritto alla riduzione dell’ipoteca se il suo valore eccede di un terzo il valore dei crediti a cautela dei quali l’ipoteca viene iscritta. Si ritiene quindi che il rispetto di quest’ultimo parametro eviti al creditore il rischio di essere chiamato in giudizio. La quantificazione del danno, nel caso di specie, per “perdita di chance” ha una valutazione necessariamente equitativa, rimessa alla valutazione del giudice di merito; il che esime il danneggiato dal dover fornire una rigorosa prova dell’accadimento del danno e della sua quantificazione.  


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