Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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27 Ottobre 2023
COACERVO “SUCCESSORIO” SUPERATO ANCHE PER L’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il coacervo, ovvero il cumulo, nell’imposta di successione, che comportava di dover sommare a quanto ricevuto per successione le donazioni operate in vita dal defunto è, ormai, definitivamente superato, in seguito al recente allineamento dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 29/E del 19.10.2023) alle posizioni giurisprudenziali in tema di coacervo nell’imposta sulle successioni e sulle donazioni.
Si ricorda che l’istituto del coacervo è previsto dal DLgs. 346/90 (Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni, tuttora applicabile, nei limiti di quanto compatibile col nuovo tributo successorio reintrodotto dall’art. 2 commi 47-53 del DL 262/2006), sia nel contesto dell’imposta sulle successioni (art. 8 comma 4 346/90) che in quello dell’imposta sulle donazioni (art. 57). Nell’imposta sulle successioni, il coacervo implicava che l’erede dovesse sommare, ai beni ricevuti in eredità, i beni ricevuti dal defunto per donazione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 3 del 22.01. 2008) tale sommatoria doveva essere calcolata al fine di valutare correttamente l’erosione delle franchigie previste dall’imposta di successione. Letteralmente, però, l’art. 8 comma 4 del DLgs. 346/90 definiva l’istituto del coacervo come finalizzato alla sola “determinazione delle aliquote applicabili a norma dell’art.7” e tale dato normativo ha spinto la giurisprudenza a considerare l’istituto del coacervo, nell’ambito dell’imposta sulle successioni, implicitamente abrogato per incompatibilità con il nuovo sistema di aliquote fisse introdotto dal DL 262/2006. Se nel previgente sistema impositivo dell’imposta di successione, che prevedeva aliquote progressive, il coacervo “aveva funzione antielusiva (così da evitare che il compendio ereditario venisse sottratto all’imposizione progressiva mediante preordinate donazioni in vita) e non sortiva effetto impositivo del donatum, ma soltanto effetto determinativo dell’aliquota progressiva, il nuovo tributo successorio prevede un sistema ad aliquota fissa e, pertanto, non vi è più spazio per dar luogo al coacervo (Cass. n. 10255/2020). Con la circolare n. 29/E l’Agenzia delle Entrate si allinea a questo orientamento e riconosce che il coacervo “successorio” ai fini dell’imposta di successione “deve ritenersi non più attuale” e non deve più essere applicato né per determinare le aliquote, né al fine del calcolo delle franchigie.
Quindi, le franchigie dell’imposta di successione e dell’imposta di donazione possono ritenersi, ormai, autonome: un determinato erede dispone di un milione di euro di franchigia sull’eredità paterna e di un ulteriore milione di franchigia sulle donazioni ricevute dal padre.
