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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 27 Ottobre 2023

DAL 2024 NUOVI LIMITI D ESENZIONE PER I FRINGE BENEFIT

Tra le misure annunciate dal Governo per la riduzione del cuneo fiscale, inserite nel disegno di legge di Bilancio per il 2024, approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 ottobre, c’è la ridefinizione del limite di esenzione di beni e servizi ai sensi dell’art. 51 comma 3, del TUIR (fringe benefit), cheverrà innalzato e reso strutturale dagli attuali 258,23 euro a 1.000 euro per tutti i lavoratori, con un innalzamento a 2.000 euro per i soli lavoratori con figli a carico.

Tra le novità annunciate, viene prevista la possibilità di considerare nei nuovi limiti anche il pagamento dell’affitto o del mutuo sulla prima casa ed è probabile che, in continuità con le misure previste per l’anno 2023, nel nuovo limite di 1.000/2.000 euro continuino a rientrare anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Al fine della verifica del raggiungimento del limite di esenzione di 1.000 o 2.000 euro qualora previsto, sarà necessario considerare i seguenti beni e servizi:  buoni spesa e buoni benzina, ricariche telefoniche, buoni acquisto amazon, zalando, regali e cestini natalizi, autovettura uso promiscuo, interessi su prestiti, polizza rischi extra professionali, fabbricati concessi in uso abitativo senza obbligo di dimora, possibile conferma del pagamento o rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale, pagamento dell’affitto o del mutuo ipotecario sulla prima casa.

Viceversa, e in continuità con gli anni precedenti, non saranno da considerare e pertanto non rientreranno nel nuovo limite di 1.000/2.000 euro i seguenti beni e servizi:  opere e servizi per finalità sociale, somme e servizi e prestazioni di educazione e istruzione, somme e servizi e prestazioni per l’assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti, trasporto pubblico, assicurazione contro il rischio di non autosufficienza, servizio mensa/buono pasto, assistenza sanitaria integrative, contributi versati alla previdenza complementare.

Si ricorda che l’attuale limite di esenzione previsto dall’art. 51, comma 3, può essere elevato anche ad personam e quindi anche per un solo lavoratore rispetto alla generalità, a differenza delle misure previste per il welfare aziendale (la cui esenzione è subordinata alla messa a disposizione della generalità o categorie omogenee di lavoratori).


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