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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 2 Ottobre 2026

CASS. PEN., SEZ. IV, SENT., (DATA UD. 16/01/2026) 28/07/2026, N. 28518

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28518 del 28 luglio 2026, ha confermato la responsabilità di un datore di lavoro per le gravi lesioni riportate da un lavoratore di un’impresa esterna, investito da un’autobetoniera durante le operazioni presso un impianto di betonaggio. Secondo la Corte, l’infortunio era riconducibile all’omessa predisposizione di una postazione protetta e adeguatamente segnalata per le prove. Particolarmente rilevante è il principio affermato in relazione alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994: la Cassazione ha chiarito che le stesse hanno finalità ripristinatorie ed estintive delle contravvenzioni e non delimitano gli obblighi prevenzionistici del datore di lavoro. Il giudice penale può quindi individuare ulteriori misure di sicurezza, anche diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza, qualora risultino concretamente esigibili e idonee a prevenire il rischio verificatosi. Nel caso concreto, la predisposizione di un’area separata dalle zone di manovra delle autobetoniere avrebbe consentito di evitare l’esposizione del lavoratore al rischio di investimento. La Corte ha inoltre ribadito che la tutela prevenzionistica riguarda anche i lavoratori dipendenti di imprese esterne presenti nel sito produttivo. Non è sufficiente, pertanto, che il rischio sia stato individuato nel DUVRI, essendo necessaria l’effettiva attuazione delle misure di prevenzione. La concorrente condotta del conducente del mezzo e del lavoratore infortunato è stata ritenuta inidonea a interrompere il nesso causale, non trattandosi di comportamenti abnormi o estranei al rischio lavorativo. Il ricorso è stato quindi rigettato, confermando che l’adempimento delle prescrizioni non esaurisce gli obblighi di sicurezza gravanti sul datore di lavoro.


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