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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 9 Marzo 2026

CAMBIO DI INQUADRAMENTO DELL’IMPRESA: LA VARIAZIONE VALE SOLO DALLA NOTIFICA

L’INPS, quando decide di cambiare l’inquadramento di un’azienda (ad esempio da artigiana a industriale), non può applicare la modifica con effetto retroattivo sui contributi. La variazione produce effetti solo dal periodo di paga in corso al momento della notifica del provvedimento, salvo il caso in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da dichiarazioni inesatte del datore di lavoro. Questo principio è stato ribadito dalla Ordinanza n. 4780 del 3 marzo 2026 della Corte di Cassazione. Nel caso esaminato, una società registrata come impresa artigiana nel 2016 ha stipulato nel 2018 un appalto che l’INPS ha considerato somministrazione illecita di manodopera. I giudici hanno confermato la natura fraudolenta del rapporto e l’INPS ha quindi riclassificato l’azienda come impresa industriale perché superava i limiti dimensionali previsti per le imprese artigiane, chiedendo però contributi anche per il periodo precedente. La Corte di Cassazione ha stabilito che la retroattività non è corretta, perché il cambiamento deriva da una modifica dell’attività avvenuta nel tempo e non da una falsa dichiarazione iniziale. In base all’Legge n. 335 del 1995, la riclassificazione deve quindi avere effetto solo dal momento della comunicazione. In generale, il principio di non retroattività vale per tutte le rettifiche dell’inquadramento dei datori di lavoro, per garantire un trattamento uniforme tra imprese con attività simili. La retroattività è ammessa solo se l’errore iniziale dipende da un comportamento volontario o da dichiarazioni scorrette del datore di lavoro, mentre non riguarda il semplice mancato aggiornamento dei cambiamenti intervenuti nell’attività.


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