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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 2 Febbraio 2024

AVVISI IN SCADENZA NEL 2022: BOCCIATA LA NOTIFICA LUNGA COVID

Si consolida il filone giurisprudenziale che boccia l’operato degli uffici dell’Agenzia delle Entrate in merito alle notifiche di accertamento con scadenza ordinaria nel 2022 ma effettuate nel 2023 per effetto della proroga COVID.

Nel caso in esame, l’Agenzia aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2017 in data 8 marzo 2023, nonostante i termini ordinari per la notifica fossero scaduti al 31/12/2022 (il contribuente beneficiava della riduzione dei termini di accertamento di un anno grazie alla misura premiale ottenuta con gli Studi di settore).

È parere dell’Agenzia, infatti, che la proroga di 85 giorni di cui all’articolo 67 del decreto legge18/2020, concessa durante la pandemia da COVID-19, vada estesa non solo ai termini delle attività in scadenza nell’anno 2020 ma anche ai termini di prescrizione e decadenza sospesi (e non in scadenza) in tale anno.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato, invece, esprime il proprio dissenso nella sentenza 87/2/23, ritenendo che la citata proroga di 85 giorni vada applicata esclusivamente all’interno dell’anno 2020 colpito dalla pandemia.

Pertanto, non essendo applicabile “a cascata” la proroga di cui all’art.67 del DL 18/2020, viene disposto l’annullamento dell’accertamento in oggetto, in quanto i termini di notifica per l’accertamento dell’anno d’imposta 2017 scadono secondo i termini ordinari, precisamente al:

  • 31/12/2022: per quei contribuenti che erano risultati congrui, coerenti e normali agli studi di settore e beneficiavano della riduzione di un anno dei termini di accertamento;
  • 31/12/2023: per tutti gli altri contribuenti.

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