Il Tribunale di Bologna nella sentenza n. 213/2021 ha giudicato il caso di una S.n.c. con due soci in cui il potere di amministrare è riconosciuto in via disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione ed in via congiunta per quelli di straordinaria; l’approvazione del bilancio è prevista da parte di entrambi i soci. In tale situazione i giudici hanno precisato che l’accertata irreperibilità di uno dei due soci integra la causa di scioglimento della società, di cui all’art. 2272, n. 2, del Codice civile, costituente la sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale.