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Baldi & Partners – Privacy e Cyber Sicurezza

  • 22 Ottobre 2026

NOVITÀ IN TEMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE: EMANATO IL DECRETO LEGISLATIVO 7 OTTOBRE 2026 N. 179

Il Provvedimento, efficace dal 23 ottobre 2026, si aggiunge alla Legge 132/2025 e completa il percorso italiano di adeguamento al Regolamento UE 2024/1689.

I Principali contenuti:

A) Per quanto riguarda l’individuazione delle Autorità competenti: la Sezione II definisce il riparto di competenze e i poteri di controllo e sanzione tra le autorità nazionali designate. L’AgID è designata come Autorità di Notifica, mentre vengono individuati gli spazi di azione delle altre autorità (ACN, la Banca d’Italia, la Consob, l’IVASS e il Garante per la Privacy).

In particolare, l’ACN è responsabile della vigilanza generale sui sistemi di IA, le tre autorità finanziarie sono competenti per i sistemi ad alto rischio impiegati nei rispettivi settori e il Garante interviene limitatamente a quanto previsto dall’ art. 74, paragrafo 8 dl Reg. AI (sistemi di IA ad alto rischio che siano utilizzati a fini di attività di contrasto, gestione delle frontiere, giustizia e democrazia). All’ACN è inoltre affidata la funzione di punto di contatto unico a conferma del suo ruolo di primo piano.

B) In merito alle sanzioni:

L’articolo 23 fissa gli importi massimi, salvo che il fatto non costituisca reato:

  • fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo, se superiore, per le pratiche vietate dall’articolo 5 del regolamento;
  • fino a 15 milioni o al 3% per gli obblighi elencati nel comma 2, fra cui quelli di fornitori, importatori, distributori e deployer;
  • fino a 7,5 milioni o all’1% per informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite agli organismi notificati o alle autorità;
  • fino a 1 milione o allo 0,5% per gli obblighi degli articoli 27 e 86 del regolamento.

Le sanzioni sono applicate da AgID e dalle autorità di vigilanza del mercato per le rispettive competenze

C) Ambito Lavoro: il decreto introduce disposizioni specifiche sull’utilizzo dell’IA nei percorsi formativi, professionali e nell’ambito della salute.  

Le decisioni sul rapporto di lavoro (decisioni finali su assunzione, modifica e cessazione del rapporto, compresi provvedimenti disciplinari e valutazioni delle prestazioni) prese con l’aiuto di sistemi di AI, NON possono basarsi unicamente su un trattamento automatizzato: la decisione definitiva spetta a una persona fisica con un potere effettivo e autonomo. Si tenga presente che la ricerca e la selezione delle candidature non rientrano fra le decisioni finali, anche quando escludono qualcuno dalle fasi successive, e resta obbligatorio, prima del trattamento, che il datore di lavoro fornisca l’apposita l’informativa. Inoltre il lavoratore può ottenere, tramite una persona, una motivazione intelligibile della decisione, con l’indicazione dell’eventuale incidenza dei sistemi di AI e dei principali parametri considerati. Doveroso è ricordare che il licenziamento e le decisioni prese in violazione di queste regole sono nulli.

Queste le principali novità apportate dal nuovo Decreto Legislativo n. 179/2026.


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