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Baldi & Partners – Comunicazioni Legali

  • 13 Febbraio 2025

I nuovi obblighi nella gestione dei rifiuti – iscrizione al RENTRI (registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti) e i nuovi registri di carico e scarico.

ll RENTRI – Registro elettronico per la tracciabilità – è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
Istituito dall’art. 188 bis del D.lgs. 152/2006 (testo unico ambientale) e disciplinato dal Regolamento 59/2023, è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali.

Chi è obbligato a registrarsi al RENTRI?

A decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 devono iscriversi: 

  • Impianti di trattamento rifiuti
  • Trasportatori di rifiuti
  • Commercianti/intermediari di rifiuti
  • Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)
  • Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti) 
  • Soggetti delegati dai produttori iniziali

A decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 devono iscriversi:

  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)
  • Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti)

A decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 devono iscriversi:

  • Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti)
  • Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti
  • I produttori di rifiuti non rientranti in queste tipologie non si iscriveranno ma dovranno registrarsi al RENTRI per vidimare digitalmente i FIR.

Chi è esonerato dal RENTRI?

Non tutti gli operatori nel settore dei rifiuti sono tenuti a iscriversi al RENTRI.

I soggetti esonerati dall’obbligo di iscrizione includono:

  • Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti. Le aziende più piccole, che producono rifiuti non pericolosi, non sono obbligate all’iscrizione, salvo decidano di farlo volontariamente.
  • Imprese e enti produttori di soli rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, sanitarie, commerciali, di servizio, edilizia e costruzioni, indipendentemente dal numero di dipendenti. Queste categorie possono operare senza essere vincolate al sistema RENTRI.
  • Imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi o che hanno un volume d’affari inferiore a 8.000 euro. Gli agricoltori che rientrano in questa categoria non hanno l’obbligo di iscriversi, ma possono scegliere di farlo su base volontaria.
  • Soggetti esercenti attività estetiche, parrucchieri, tatuatori, ecc., (codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02), che producono rifiuti non pericolosi. Anche per queste attività professionali, l’iscrizione al RENTRI è facoltativa.
  • Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Le aziende che gestiscono solo i propri rifiuti non pericolosi non sono obbligate all’iscrizione al RENTRI.
  • Produttori di rifiuti non pericolosi non inquadrati in forma di ente o impresa (ad esempio, liberi professionisti). I liberi professionisti che non rientrano in nessuna delle categorie sopra elencate sono esonerati dall’obbligo di iscrizione. Per esempio, i medici, dentisti e veterinari – se non organizzati in strutture di impresa – oppure enti del terzo settore.

Un’impresa con obbligo di iscrizione deve registrare al RENTRI le Unità Locali che producono esclusivamente rifiuti urbani?

No, le Unità Locali che producono solo rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico di raccolta non devono iscriversi.

Come conteggiare il numero dei dipendenti?

Il numero di dipendenti è la totalità delle persone che lavorano per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro subordinato e che percepiscono una remunerazione per il lavoro svolto. Questo dato è riferito alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Nel calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, sono inclusi:

a) i dipendenti a tempo pieno,

b) i dipendenti a tempo parziale e stagionali, conteggiati come frazioni di unità lavorative, in base a quanto stabilito dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività Produttive,

c) titolare e soci vanno considerati nel conteggio solo se inquadrati come dipendenti formalmente dell’azienda, ossia regolarmente a libro paga.

      I vecchi formulari di carico e scarico potranno essere ancora utilizzati?

      No, in quanto dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i nuovi modelli dei formulari di identificazione del rifiuto (FIR), la cui vidimazione sarà esclusivamente digitale tramite il portale RENTRI.  

      I “vecchi modelli” dei formulari di cui al D.M. 145/1998 non saranno più utilizzabili anche se già vidimati. La vidimazione digitale dei FIR sarà operativa sul portale RENTRI già a partire dal 23 gennaio 2025. Dal 13 febbraio 2026 gli iscritti al RENTRI produrranno il FIR esclusivamente in formato digitale.

      Il nuovo modello di registro cartaceo di carico e scarico dove potranno essere stampati e vidimati?

       Dal 4 novembre gli operatori possono stampare, dall’area pubblica del sito RENTRI (www.rentri.gov.it), il format del registro di carico e scarico cartaceo da portare alla Camera di commercio per la vidimazione, così come previsto dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n.59.

      I nuovi modelli possono essere vidimati a partire dalla stessa data ma potranno essere utilizzati solo a partire dal 13 febbraio 2025.

      Questa funzione interessa quegli operatori che, dal 13 febbraio 2025 sino all’iscrizione, dovranno tenere il registro di carico e scarico con i nuovi modelli in formato cartaceo.

      Non è invece di interesse per gli operatori tenuti ad iscriversi entro il 13 febbraio 2025 (ovvero impianti di trattamento, trasportatori ed intermediari di rifiuti nonché produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti) che terranno da subito il registro in modalità digitale.

      I fogli da vidimare, in formato A4, devono essere accompagnati da un frontespizio che può essere precompilato attraverso il servizio messo a disposizione dal RENTRI

      Gli operatori possono stampare e portare a vidimare anche solo pagine bianche, senza filigrana del modello.

      Ricordiamo che dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i modelli di cui al Decreto Ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, anche se già vidimati

      Quando sono disponibili le API per vidimare digitalmente i formulari di identificazione dei rifiuti ed aprire e vidimare i registri carico e scarico.

      Dal 23 gennaio 2025, come previsto dalla comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 13 settembre 2024 (pubblicata sul portale RENTRI), sono disponibili le API (apposita applicazione utilizzabile dagli operatori iscritti o registrati attraverso il RENTRI) che consentono agli operatori dotati di proprio sistema gestionale di interoperare con il RENTRI al fine di:

      • vidimare digitalmente i formulari di identificazione dei rifiuti

      • vidimare e aprire i registri di carico e scarico.

      Per quanto riguarda i servizi di supporto, gli operatori iscritti possono

      • vidimare ed emettere formulari di identificazione dei rifiuti e stamparli in “bianco”

      • vidimare e aprire registri di carico e scarico

      I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.

      Quali sono le sanzioni in caso di mancata o irregolare iscrizione al RENTRI?

      Le sanzioni per mancata o irregolare iscrizione, come previsto dall’articolo 188-bis del TUA (Testo Unico Ambientale) modificato dal D.l. 213/2022, comporta sanzioni amministrative da 500 a 3.000 euro, a seconda della tipologia dei rifiuti (non pericolosi o pericolosi). È comunque prevista una riduzione della sanzione se l’iscrizione avviene entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti, la sanzione è ridotta di un terzo. Le correzioni dei dati sono esenti dalle sanzioni se comunicate entro i termini previsti.

      Quali sono le sanzioni per errori nel RENTRI?

      Oltre alla mancata iscrizione, la normativa prevede per il RENTRI sanzioni anche in caso di omessa o incompleta tenuta di registro di carico e scarico da parte dei soggetti responsabili, o il trasporto dei rifiuti senza il formulario di identificazione.

      Anche in questi casi, gli importi delle multe applicate sono commisurati in base alla tipologia di rifiuti coinvolti e alla dimensione dell’azienda coinvolta

      Di seguito dettagliate le sanzioni previste dal sistema RENTRI sintetizzate in tabella.

      TipologiaRifiuti non pericolosi    Rifiuti pericolosi
      Mancata o tardiva iscrizione al RENTRIda 500 a 2.000 EURODa 1.000 a 3000 EURO
      Mancata o errata trasmissione dei dati richiesti, rilevanti ai fini della tracciabilitàda 500 a 2.000 EURODa 1.000 a 3.000 EURO
      Mancata o incompleta tenuta del Registro C/SDa 2.000 a 10.000 EURO (sanzione accessoria sospensione dalla carica rivestita per le violazioni più gravi) Per le imprese con meno di 15 dipendenti, da 1.040 EURO a 6.200 EURO.  Da 10.000 a 30.000 EUR (sanzione accessoria sospensione dalla carica rivestita per le violazioni più gravi) Per le imprese con meno di 15 dipendenti, da 2.070 EUR a 12.400 EURO    
      Mancata o irregolare tenuta del FIRda 1.600 a 10.000 EUROda 1.600 a 10.000 EUR e reclusione fino a 2 anni

      Le sanzioni possono essere ridotte?

      Come visto sopra, il legislatore prevede riduzioni delle sanzioni in determinati casi, soprattutto per errori formali o per dati comunque recuperabili da altre fonti.

      Se le informazioni mancanti o inesatte nel Formulario sono recuperabili da altre documentazioni (catasto, registri cronologici), la multa può ridursi a un valore tra 270 e 1.550 euro.

      La sanzione per l’omessa o incompleta tenuta dei Registri Cronologici può essere ridotta se i formulari di trasporto permettono comunque di ricostruire le informazioni necessarie.

      Restiamo a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario.

      Cordiali saluti

      Avv. Sara Mandelli


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