Baldi & Partners – Comunicazioni Legali
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20 Giugno 2025
ALLEGATI CORRELATI:
Entrata in vigore della European Accessibility Act il 28 giugno 2025 – Direttiva n. 2019/882 – D.lgs. n. 82/2022
Con la presente si comunica alle aziende in indirizzo che, a partire dal 28 giugno 2025, troverà piena applicazione il D.lgs. n. 82 del 2022, con cui l’Italia si è adeguata alla Direttiva Europea n. 2019/882, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi web. L’obiettivo principale della normativa sopra menzionata è garantire che persone con disabilità possano accedere e utilizzare senza barriere sistemi hardware, software, siti web, applicazioni mobili, servizi di comunicazione elettronica, trasporti, servizi bancari, e-commerce e media audiovisivi. La norma impone a tutti gli operatori economici che immettono sul mercato prodotti o servizi digitali a partire dal 28 giugno 2025, di rispettare alcuni requisiti di accessibilità, uniformando le regole in tutti gli Stati membri e promuovendo un mercato digitale più inclusivo e competitivo.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa di alcuni punti della riforma.
| EUROPEAN ACCESSIBILITY ACT (Principali novità) | |
| Da quando adeguarsi? | 28 giugno 2025: Data di entrata in vigore della normativa. Da questa data, tutti i prodotti e servizi immessi sul mercato UE devono essere conformi ai requisiti di accessibilità. 28 giugno 2030: Termine ultimo per adeguare alcuni servizi esistenti, in particolare quelli che utilizzano prodotti legittimamente usati fino a al 28 giugno 2025. |
| A chi si applica? | Si applica a tutti gli operatori economici (imprese e pubbliche amministrazioni) che fabbricano, forniscono, distribuiscono, importano prodotti e servizi digitali ai consumatori (B2C) |
| Vi sono dei casi di esclusione? | SI, in particolare Sono esentate le Microimprese, definite come imprese: – con meno di 10 dipendenti e – fatturato inferiore a 2 milioni di euro. Modifica sostanziale e onere sproporzionato Non si applicano i requisiti quando la loro adozione comporta una modifica sostanziale della natura del prodotto o servizio o un onere sproporzionato per l’operatore economico. NB: in questo secondo caso l’operatore deve comunque valutare e documentare questa condizione secondo criteri specifici (costi, dimensioni aziendali, ciclo di vita), conservando la documentazione per almeno cinque anni e fornendola su richiesta delle autorità. |
| Quali prodotti e servizi devono soddisfare i requisiti? | Prodotti: – Sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per consumatori; – Terminali self-service di pagamento e per la fornitura di servizi disciplinati dal decreto; – Apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per servizi di comunicazione elettronica oppure per accesso a servizi di media audiovisivi; – Lettori di libri elettronici (e-reader). Servizi: – Servizi di comunicazione elettronica (esclusi quelli macchina a macchina); – Servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi; – Servizi di trasporto passeggeri aerei, autobus, ferroviari e per vie navigabili, inclusi: siti web e applicazioni mobili; biglietti elettronici e servizi di biglietteria; informazioni di viaggio, anche in tempo reale; terminali self-service interattivi (esclusi quelli integrati su veicoli); – Servizi bancari per consumatori; – Libri elettronici (e-book) e software dedicati – Servizi di commercio elettronico. Esclusioni principali: – Contenuti preregistrati, Formati di file per ufficio pubblicati prima del 28 giugno 2025; – Carte e servizi di cartografia online con informazioni essenziali già accessibili; – Contenuti di terzi non controllati o sviluppati dall’operatore economico; – Contenuti di siti/app archiviati e non aggiornati dopo il 28 giugno 2025.Se provata l’idoneità la durata della validità non può essere superiore a 1 anno. Alla successiva conferma non superiore a 3 anni. A quella dopo non superiore a 5 anni. |
| Quali sono i requisiti di accessibilità? | In linea generale L’European Accessibility Act (EAA) mira a garantire che prodotti e servizi essenziali siano accessibili anche alle persone con disabilità, eliminando le barriere digitali e fisiche nel mercato unico europeo. Per fare ciò ha stabilito requisiti minimi di accessibilità per una vasta gamma di prodotti e servizi. Insieme alla circolare si invia un allegato in cui vengono elencati i singoli requisiti. |
| Cosa si rischia in caso di immissione sul mercato di un prodotto o un servizio non conformi? | Violazione dei requisiti di accessibilità → Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 40.000 euro, valutata in base alla gravità, al numero di prodotti/servizi non conformi e agli utenti coinvolti. Inottemperanza alle disposizioni delle e mancata collaborazione con le autorità competenti → Sanzione da 2.500 a 30.000 euro Esclusioni: Non si applicano sanzioni per fatti commessi nell’ambito di procedure di appalto (D.lgs. 50/2016). Ulteriori dettagli: – Per grandi imprese con fatturato superiore a 500 milioni di euro, la sanzione può arrivare fino al 5% del fatturato annuo. – Le sanzioni sono applicate da AgID (per servizi digitali) e dal Ministero dello Sviluppo Economico (per prodotti) – In caso di recidiva, le sanzioni possono essere aumentate e si possono adottare misure come il ritiro dal mercato o il divieto di commercializzazione. |
| Come ci si adegua? | Di seguito i passaggi necessari: 1) Analisi preliminare: Effettuare un inventario completo di tutti i prodotti e servizi digitali (siti web, app, dispositivi, servizi online) soggetti alla normativa 2) Valutazione di conformità: Verifica lo stato attuale di accessibilità rispetto agli standard tecnici previsti dalla normativa ed indicati dall’AGID 3) Pianificazione e Implementazione delle modifiche: Aggiornare o riprogettare prodotti, servizi e contenuti digitali per eliminare le barriere di accesso, coinvolgendo sviluppatori e designer specializzati. 4) Informazione agli utenti dei prodotti o dei servizi: occorre informare gli utilizzatori attraverso differenti canali sensoriali, in modo comprensibile sul funzionamento dei prodotti e dei servizi stessi. 5) Documentazione: Redigere e pubblicare la dichiarazione di conformità, documentare le verifiche effettuate e conserva tutte le evidenze per almeno 5 anni |
Si rimane a disposizione per ogni chiarimento dovesse sorgere in merito a tali imposizioni.
Si allegano alla presente i documenti normativi contenenti i requisiti di accessibilità e i criteri per individuare l’onere sproporzionato, che si ritiene opportuno elencare integralmente, vista la loro natura tecnica.
Cordiali saluti
Avv. Sara Mandelli
