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Baldi & Partners – Comunicazioni Legali

  • 19 Marzo 2024

Dodicesimo pacchetto di sanzioni UE verso la Russia – Art. 12-octies Reg. UE/2014/833 – Divieto di riesportazione in Russia o per l’uso in Russia o “No Russia Clause” – Modifiche ai rapporti in essere con partner in paesi terzi a partire dal 20.03.2024

Spett.li società,

con la presente, si informano le aziende in indirizzo che a seguito dell’entrata in vigore del dodicesimo pacchetto di misure restrittive emesse dall’Unione Europea nei confronti della Federazione russa, Regolamento UE n. 2023/2878 datato 18 dicembre 2023, è stato introdotto un nuovo obbligo per le persone giuridiche con sede in uno Stato membro.

Questo obbligo, denominato comunemente “Divieto di riesportazione in Russia o per uso in Russia” anche nota in gergo come “No Russia Clause”, richiede che a partire dal 20 marzo 2024, al momento della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell’esportazione di beni sensibili verso paesi terzi, le suddette persone giuridiche vietino per contratto all’importatore la riesportazione di tali beni in Russia o per un uso in Russia.

Si tratta di un obbligo predisposto per combattere i tentativi di elusione delle sanzioni, le quali, imponendo obblighi a soggetti con residenza o sede nell’Unione Europea, vengono spesso aggirate da tali soggetti attraverso delle triangolazioni con paesi che commercializzano attivamente con la Federazione russa.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei punti principali della normativa in materia di canali di segnalazione interni.

NO RUSSIA CLAUSE
Questo obbligo vale per i rapporti contrattuali aventi ad oggetto qualsiasi tipo di bene?Tale obbligo riguarda esclusivamente i rapporti contrattuali aventi ad oggetto l’esportazione verso paesi terzi dei beni o tecnologie elencati: negli allegati XI, XX e XXXV del Regolamento n. 833/2014;nella Lista dei prodotti comuni ad alta priorità;nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 258/2012 (armi da fuoco e munizioni) Per Vostra utilità si invia in allegato con la presente circolare la scannerizzazione degli elenchi ufficiali qui sopra riportati.  
Questo obbligo vale per le esportazioni verso QUALSIASI paese terzo?NO, l’obbligo non si applica per i rapporti contrattuali con i seguenti paesi terzi, che vengono denominati “Paesi Partner dell’UE”: Stati Uniti d’AmericaGiappne Regno UnitoCorea del Sud AustraliaCanada Nuova ZelandaNorvegiaSvizzera  
Entro quando bisogna conformarsi a tale obbligo?Termine generale: entro il 20.03.2024 per i contratti conclusi dopo il 19.12.2023; Entro il 20.12.2024 per i contratti conclusi prima del 19.12.2023. NB: Per i contratti conclusi prima del 19.12.2023 e con scadenza anteriore al 20.12.2024, l’obbligo non si applica, semprechè non vengano rinnovati alla scadenza.  
Se esporto beni sensibili verso paesi terzi non partner, come mi conformo all’obbligo?Il soggetto esportatore deve richiedere l’aggiunta di una specifica clausola all’interno del contratto o sottoscrivere con l’importatore un addendum allo stesso, che riportino il contenuto dettato dalla normativa europea.  
E se non c’è un contratto?Se il rapporto commerciale è fondato, per esempio, sulla combinazione “Ordine e Conferme d’ordine” occorrerà predisporre apposita documentazione che condizioni l’invio dell’ordine all’accettazione scritta del divieto di riesportazione da parte dell’importatore.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento dovesse sorgere in merito a tali imposizioni.

Cordiali saluti

Avv. Sara Mandelli


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