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Baldi & Partners News – Circolari

  • 1-2026
    – 8 Gennaio 2026

Con la presente circolare si riepiloga la disciplina fiscale applicabile ai compensi spettanti agli amministratori di società, con particolare riferimento alla tassazione in capo al percettore e alla deducibilità per la società erogante.

Il compenso agli amministratori è determinato dall’assemblea dei soci mediante apposita delibera. Dal punto di vista contabile, il compenso e i relativi contributi previdenziali devono essere rilevati per competenza alla voce B.7 – Costi per servizi del Conto economico. Pertanto, i compensi di competenza dell’esercizio 2025 devono essere iscritti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, indipendentemente dalla data di pagamento.

Ai fini fiscali, il momento in cui il compenso si considera percepito dipende dalla modalità di pagamento adottata:

MODALITÀ DI PAGAMENTOMOMENTO DI PERCEZIONE
ContantiData di ricevimento del denaro
Assegno bancario/circolareData di ricevimento dell’assegno
Bonifico bancarioData di accredito sul conto corrente del beneficiario

Per i compensi assimilati a redditi di lavoro dipendente (amministratori co.co.co.) il pagamento in contanti non è consentito.

Amministratore con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)

Inquadramento fiscale

I compensi percepiti dall’amministratore con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR. A tali compensi si applica il principio di cassa cosiddetto “allargato”, previsto dall’art. 51, comma 1, del TUIR.

In base a tale criterio, si considerano percepite nel periodo d’imposta anche le somme corrisposte entro il 12 gennaio dell’anno successivo rispetto a quello cui le prestazioni si riferiscono.

Imputazione temporale dei compensi

Con riferimento ai compensi relativi alle prestazioni rese nel 2025, concorrono alla formazione del reddito 2025 dell’amministratore sia le somme percepite nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, sia quelle percepite entro il 12 gennaio 2026. I compensi erogati a partire dal 13 gennaio 2026 concorrono invece alla formazione del reddito 2026.

Schema riepilogativo delle prestazioni rese nel 2025

  • Pagamenti dal 1.1.2025 al 31.12.2025 → Reddito 2025
  • Pagamenti dal 1.1.2026 al 12.1.2026 → Reddito 2025 (cassa allargata)
  • Pagamenti dal 13.1.2026 → Reddito 2026

Ritenute e contributi

Sulle somme erogate entro il 12 gennaio 2026 la società applica le aliquote IRPEF e le detrazioni vigenti per il 2025. Il principio di cassa allargata rileva anche ai fini previdenziali, con applicazione delle aliquote contributive in vigore nel 2025 per i compensi riferiti a prestazioni rese nel medesimo anno e pagati entro il 12 gennaio 2026.

Amministratore lavoratore autonomo (professionista con partita IVA)

Inquadramento fiscale

Il principio di cassa allargata non si applica all’amministratore che svolge l’incarico nell’ambito dell’oggetto della propria attività professionale, per la quale sono richieste competenze tecnico-giuridiche direttamente collegate alla professione abitualmente esercitata. In tale ipotesi, i compensi percepiti assumono natura di reddito di lavoro autonomo e sono assoggettati alle regole ordinarie previste per tale categoria reddituale.

L’esistenza della connessione tra attività di amministratore e attività professionale va valutata verificando se le prestazioni rese richiedano conoscenze direttamente collegate alla professione esercitata.

Imputazione temporale dei compensi

Il reddito dell’amministratore lavoratore autonomo è determinato esclusivamente sulla base degli incassi effettuati nel periodo d’imposta. Con riferimento ai compensi relativi alle prestazioni rese nel 2025, concorrono alla formazione del reddito 2025 esclusivamente le somme incassate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. Le somme incassate a partire dal 1° gennaio 2026 concorrono alla formazione del reddito 2026.

Schema riepilogativo delle prestazioni rese nel 2025:

  • Incassi dal 1.1.2025 al 31.12.2025 → Reddito 2025
  • Incassi dal 1.1.2026 → Reddito 2026

Operazioni a cavallo d’anno

Nelle ipotesi in cui il pagamento sia effettuato dalla società entro la fine dell’anno e l’accredito sul conto corrente del professionista intervenga nei primi giorni dell’anno successivo, il compenso è imputato all’esercizio in cui sussiste l’obbligo, in capo alla società, di effettuare la ritenuta d’acconto. Pertanto, in caso di pagamento, da parte della società, della fattura relativa al compenso amministratore 2025 effettuato, ad esempio, il 30.12.2025 il cui accredito sul c/c dell’amministratore professionista avviene il 2.1.2026, il compenso costituisce per quest’ultimo reddito 2025.

Versamento delle ritenute

La società erogante è tenuta a operare e versare la ritenuta d’acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso, indipendentemente dal periodo d’imputazione reddituale.

Deducibilità dei compensi in capo alla società

Ai sensi dell’art. 95, comma 5, del TUIR, i compensi agli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti. La disciplina è finalizzata a garantire la simmetria tra l’anno di tassazione in capo all’amministratore e l’anno di deduzione per la società.

Amministratore co.co.co.

Anche per la società opera il principio di cassa allargata. Pertanto, i compensi relativi al 2025 e pagati entro il 12 gennaio 2026 sono deducibili dal reddito 2025. I compensi pagati dal 13 gennaio 2026 sono deducibili dal reddito 2026. Ai contributi previdenziali riferiti al compenso non è applicabile il principio di cassa e pertanto gli stessi sono deducibili per competenza.

Amministratore professionista

In caso di amministratore professionista, la società può dedurre nel 2025 esclusivamente i compensi pagati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025.

Trattamento ai fini IRAP

Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, i compensi corrisposti agli amministratori assumono un diverso trattamento a seconda della loro qualificazione reddituale. I compensi che costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in capo all’amministratore con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa risultano indeducibili. I compensi percepiti dall’amministratore lavoratore autonomo, quando l’incarico rientra nell’attività tipica della professione esercitata, sono invece deducibili.

RIEPILOGO

AMMINISTRATORE CO.CO.CO.
Periodo di pagamentoReddito amministratoreDeducibilità società
Entro 12 gennaio 202620252025
Dal 13 gennaio 202620262026
AMMINISTRATORE PROFESSIONISTA
Periodo di pagamentoReddito amministratoreDeducibilità società
 Dal 01/01/2025 – 31/12/202520252025
Dal 01/01/202620262026

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A disposizione per quanto possa occorrere rinnoviamo cordiali saluti.


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