Baldi & Partners News – Circolari
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2-2026– 9 Gennaio 2026
La Legge n. 199/2025, Finanziaria 2026, ha introdotto una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, comunemente denominata “rottamazione-quinquies”. Di seguito si illustrano il perimetro applicativo della misura, le modalità di adesione e gli effetti della definizione.
Ambito temporale della definizione
La definizione agevolata riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. La disciplina è estesa anche ai tributi disciplinati o gestiti dalle Regioni e dagli Enti locali, secondo quanto previsto dai commi da 102 a 110 dell’art. 1 della Legge n. 199/2025.
Debiti oggetto di definizione agevolata
La definizione consente l’estinzione dei debiti senza il pagamento di sanzioni, interessi anche di mora, somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio. In particolare, rientrano nella definizione:
- le somme derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973 e agli artt. 54-bis e 54-ter del DPR n. 633/1972;
- i contributi previdenziali INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Sono inoltre definibili le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e le somme maturate a titolo di rimborso spese per procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento. La definizione si applica anche ai carichi inseriti in procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore.
Possono essere oggetto di rottamazione-quinquies anche i carichi per i quali si è determinata l’inefficacia di precedenti definizioni agevolate, incluse la rottamazione, la rottamazione-bis, la rottamazione-ter, il saldo e stralcio, la riapertura dei termini ex DL n. 34/2019, nonché la rottamazione-quater e la riammissione alla stessa, purché ricorrano le condizioni previste dalla normativa.
Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni del Codice della Strada, la definizione è ammessa limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.
Somme escluse dalla definizione
Non possono essere oggetto di definizione agevolata i debiti relativi a carichi per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano integralmente versate tutte le rate scadute nell’ambito della rottamazione-quater o della riammissione alla stessa. Tali carichi restano pertanto esclusi dalla nuova definizione.
Modalità di adesione
L’adesione alla rottamazione-quinquies richiede la presentazione di un’apposita dichiarazione all’Agente della riscossione entro il 30 aprile 2026, utilizzando l’apposito modello. Nella dichiarazione il debitore deve indicare il numero di rate prescelto e l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi oggetto di definizione, con l’impegno a rinunciare agli stessi.
L’estinzione dei giudizi pendenti è subordinata al perfezionamento della definizione, che si realizza con il pagamento della prima rata o dell’unica soluzione, nonché al deposito in giudizio della domanda di definizione e della documentazione attestante l’avvenuto pagamento.
Pagamento delle somme dovute
Entro il 30 giugno 2026 l’Agente della riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute, l’importo delle singole rate e le relative scadenze. Il pagamento di quanto dovuto può avvenire:
- in unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
- mediante un piano rateale fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.
È previsto un importo minimo di ciascuna rata pari a 100 euro.
Il calendario dei pagamenti prevede la prima rata in scadenza il 31 luglio 2026, la seconda il 30 settembre 2026 e la terza il 30 novembre 2026. Le rate successive scadono con cadenza bimestrale fino al 2035. A decorrere dal 1° agosto 2026 sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.
Il versamento delle somme dovute può essere effettuato attraverso:
- domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
- i moduli precompilati resi disponibili dall’Agente della riscossione sul proprio sito Internet;
- presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.
Effetti della definizione
Dalla presentazione della domanda di definizione, con riferimento ai carichi oggetto della stessa:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere. Sono altresì sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere, che risultano automaticamente revocate alla data del 31 luglio 2026;
- Nel medesimo periodo l’Agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche, né avviare o proseguire azioni esecutive, salvo che non sia già intervenuto il primo incanto con esito positivo;
- Il debitore non è considerato inadempiente ai fini dell’erogazione di rimborsi d’imposta o pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione;
- In presenza di debiti contributivi oggetto di definizione, il DURC è rilasciato a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione.
Mancato pagamento delle rate
La definizione agevolata non produce effetti in caso di:
- mancato o insufficiente versamento dell’unica rata;
- mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive;
- mancato versamento dell’ultima rata. In tali ipotesi riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza.
Rispetto alla rottamazione-quater è esclusa la tolleranza di 5 giorni per i versamenti delle rate.
Definizione agevolata dei tributi regionali e locali
Le Regioni e gli Enti locali possono introdurre autonomamente forme di definizione agevolata dei tributi di propria competenza, con esclusione dell’IRAP, delle compartecipazioni e dei tributi erariali. Le misure possono riguardare anche le entrate di natura patrimoniale e possono essere adottate anche in presenza di accertamenti o contenziosi in corso, al fine di assicurare ai contribuenti un trattamento analogo a quello previsto dalla normativa statale.
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A disposizione per quanto possa occorrere rinnoviamo cordiali saluti.

