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Baldi & Partners News – Circolari

  • N.9-2024
    – 5 Aprile 2024

Proroga del ravvedimento speciale estesa anche alle annualità antecedenti al 2022

  • IN SINTESI

Il DL n.39/2024 estende la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso speciale anche per le annualità antecedenti al 2022.

Per beneficiare della riduzione delle sanzioni a 1/18, entro il nuovo termine del 31 maggio 2024 dovranno essere rimosse le violazioni e versate le somme dovute.

Resta ferma la possibilità di optare per il versamento rateale. In tal caso, il mancato pagamento di rate successive alla prima, entro il termine della successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti.

Quando dovuto ai fini del ravvedimento speciale può essere compensato con crediti disponibili (Circolare n.2/2023 Agenzia Entrate).

PROROGA

Il ravvedimento operoso speciale, istituito dall’art.1 comma 174 della L.197/2022, permette di rimuovere determinate violazioni tributarie beneficiando della riduzione a 1/18 delle sanzioni, con possibilità di versamento rateale.

Inizialmente il termine per la rimozione della violazione era stato fissato al 30 settembre 2023 ed era possibile ravvedere solo le annualità sino alla 2021. Poi il DL 215/2023 aveva esteso la possibilità di utilizzare il ravvedimento speciale anche per l’annualità 2022 entro il 31 marzo.

Grazie al DL 39/2024 in oggetto, l’utilizzo di tale strumento è stato ora prorogato fino al 31/05/2024 su tutte le annualità ancora accertabili sino al 2022.

E’ possibile sanare attraverso il ravvedimento operoso speciale:

  • infedeli dichiarazioni: modelli IVA, modelli 770, REDDITI e IRAP;
  • violazioni in tema di fatturazione e registrazione di operazioni;
  • indebite compensazioni di crediti inesistenti o non spettanti;
  • mancata dichiarazione dei redditi prodotti all’estero e le violazioni riguardanti IVIE e IVAFE;
  • violazioni da controllo formale ex. art.36-ter DPR 600/73, come le indebite deduzioni e detrazioni d’imposta.

Restano escluse dall’utilizzo di tale agevolazione:

  • le violazioni emergenti da liquidazione della dichiarazione, come i tardivi od omessi versamenti delle imposte dichiarate;
  • le omesse dichiarazioni;
  • le omesse o infedeli compilazioni del quadro RW.

VIOLAZIONI 2022

Per le violazioni inerenti all’anno d’imposta 2022 la scadenza originaria del 31/03/2024 è prorogata al 31 maggio 2024. Entro tale data sarà necessario:

  • rimuovere l’irregolarità o l’omissione;
  • effettuare il pagamento delle somme dovute (unica soluzione o prima rata).

In caso di versamento rateale, sono previste 4 rate di pari importo, le cui scadenze sono state così rideterminate: 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024. Alle rate successive alla prima va aggiunto un interesse pari al 2% annuo.

VIOLAZIONI FINO AL 2021

Per le violazioni inerenti agli anni d’imposta 2021 e precedenti, coloro i quali non abbiano usufruito della regolarizzazione oppure non l’abbiano perfezionata entro la scadenza originaria del 30/09/2023, viene riconosciuta la facoltà di provvedervi entro il nuovo termine del 31/05/2024. Entro tale data sarà necessario:

  • rimuovere l’irregolarità o l’omissione;
  • effettuare il pagamento delle somme dovute (unica soluzione o pagamento rateale).

In caso di versamento rateale, la normativa originaria prevedeva la suddivisione in 8 rate di pari importo, sempre con l’aggiunta del 2% annuo su quelle successive alla prima. L’attuale decreto stabilisce che entro il 31/05/2024 dovranno essere saldate le prime 5 rate, lasciando il pagamento delle successive 3 rate alle scadenze originarie: 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024.

L’aver già usufruito del ravvedimento operoso speciale in precedenza su un determinato anno d’imposta non preclude la possibilità di effettuare la regolarizzazione su un diverso anno d’imposta entro i nuovi termini stabiliti dal DL 39/2024.


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