Skip to main content

Baldi & Partners News – Circolari

  • N.4-2023
    – 8 Febbraio 2023

Tregua fiscale

SINTESI
La Finanziaria 2023 contiene numerose misure per la definizione dei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, nelle diverse fasi, ante e post contestazione delle violazioni, fino al contenzioso.
Di seguito si propone una breve panoramica, di carattere non esaustivo, in merito ad alcune delle principali novità, quali:
– il “ravvedimento speciale” delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2021 e anni precedenti;
– la regolarizzazione delle irregolarità formali;
– la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni;
– la riproposizione di alcune misure in materia di riscossione, quali lo stralcio dei carichi fino a € 1.000 affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2015 e la c.d. “rottamazionequater” delle cartelle di pagamento relative a carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
Si rimanda, invece, ad un momento successivo l’approfondimento di ulteriori novità legate al tema in oggetto.
Vi invitiamo a contattare il Vostro referente per approfondire eventuali argomenti di Vostro interesse.

RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE
Si differenzia dall’ordinario ravvedimento operoso per la circostanza che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e per la possibilità di versamento in 8 rate.
Sia il pagamento delle somme (o della prima rata) sia la rimozione della violazione devono avvenire entro il termine perentorio del 31.3.2023.
Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti.
Esso è precluso se è stato notificato l’atto impositivo o la comunicazione bonaria da controllo formale.
Non sono ravvedibili le violazioni in tema di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero. Nemmeno le dichiarazioni omesse possono essere ravvedute.

SANATORIA DEGLI ERRORI FORMALI
È prevista una sanatoria degli errori formali commessi sino al 31.10.2022.
Si tratta delle violazioni che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e che non incidono sulla liquidazione o sul versamento del tributo.
La sanatoria si perfeziona con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.
Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione.
Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi all’1.1.2023.

DEFINIZIONE AVVISI BONARI
Viene introdotta una definizione agevolata degli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto all’1.1.2023 e di quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva all’1.1.2023.
Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve accettare tutti i rilievi, pagando nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata in caso di dilazione o l’intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, oltre alle sanzioni in misura ridotta al 3%.
Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali.
La definizione può riguardare anche avvisi bonari interessati da una dilazione in essere all’1.1.2023, per qualunque periodo d’imposta. Anche in questo caso le sanzioni sono al 3%.
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
Sono escluse le ingiunzioni fiscali e le fattispecie in cui l’ente territoriale riscuote in proprio o tramite concessionario locale.
Il contribuente, presentando domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.
Entro il 30.6.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare.
Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:
– le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
– le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.
Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.8.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.
È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.
È in ogni caso esclusa la compensazione.
La rottamazione è fruibile:
– dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
– dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all’art. 6 del DL 193/2016 o all’art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;
– dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.
Una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche.
La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.

STRALCIO DEI RUOLI FINO A 1.000 EURO
Viene previsto l’annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro.
Per l’annullamento:
– non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;
– l’Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell’annullamento si producono dall’1.1.2023.
Si ricorda che l’annullamento automatico non opera per tutte le casistiche, essendo previste specifiche cause di esclusione che vi invitiamo a verificare con il Vostro consulente.
Inoltre, ove il carico sia formato da enti diversi da quelli statali (enti territoriali, Comuni, Casse professionali), l’annullamento automatico opera per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora.
Relativamente alle sanzioni amministrative, incluse le violazioni del DLgs. 285/92 (codice della strada), diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi compresi quelli dell’art. 27 co. 6 della L. 689/81 e gli interessi di mora.


resta aggiornato
in tempo reale

C.F. e P.I. 00734370356

© Baldi&Partners. All rights reserved.
Powered by AgM Srl.