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Baldi & Partners News – Circolari

  • N.3-2023
    – 7 Febbraio 2023

Lavoro occasionale

IN SINTESI
Con l’articolo 1, commi 342 e 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio 2023) in vigore dal 1° gennaio 2023, sono state introdotte alcune significative modificazioni alla disciplina di cui all’art. 54-bis, DL n. 50/2017 relativa alle prestazioni di lavoro occasionali.
Le principali novità riguardano:
• l’innalzamento, da 5.000,00 a 10.000,00 euro, del limite economico posto in capo agli utilizzatori;
• un ampliamento generalizzato del limite relativo alla forza lavoro, in virtù del quale potranno accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, invece di 5;
• la precisazione che i limiti individuati dall’art. 54-bis co. 1 del DL 50/2017 trovano applicazione anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili con codice ATECO 93.29.1.

LIMITI ECONOMICI
A partire dal primo gennaio 2023, i limiti di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali, riferiti all’anno civile, sono pari a:
• per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
• per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (la soglia precedente era € 5.000);
• per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Secondo la nuova normativa, i suddetti limiti si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale, svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco2007 93.29.1
Le sole società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, con riferimento alle attività di stewarding, hanno la possibilità di:
• erogare compensi d’importo complessivo non superiore a 5.000 per ciascun prestatore per anno civile;
• non applicare il limite di compenso erogabile da ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori pari a 10.000 euro.
In via generale, ai fini del rispetto del limite di 10.000 euro, si ricorda che la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per:
• titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
• giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
• persone disoccupate;
• percettori di prestazioni integrative del salario o di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Pertanto, i limiti di compenso complessivo riferiti a ciascun singolo prestatore sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico, potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate.

NUOVI LIMITI DIMENSIONALI
Dal 1° gennaio 2023, possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Il medesimo limite dimensionale di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo.
Lo stesso non opera esclusivamente per le pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, e per le società sportive per le prestazioni rese dagli steward.
Le modalità di computo della media occupazionale sono indicate al paragrafo 6.2 della circolare n. 107/2017 e al paragrafo 3 del messaggio n. 2887/2017 dell’INPS, secondo cui il periodo di riferimento è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente alla data di svolgimento della prestazione occasionale.

AZIENDE ALBERGHIERE E STRUTTURE RICETTIVE DEL TURISMO
Come precedentemente anticipato, il limite dimensionale di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo (in precedenza vigeva una deroga al regime ordinario per cui il numero di lavoratori era pari a otto).
È stato, inoltre, abrogato il ricorso del contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti a determinate categorie di soggetti (pensionati, studenti under 25, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno del reddito). Di conseguenza, dal 1° gennaio 2023, è possibile stipulare accordi di prestazioni occasionali anche con lavoratori non appartenenti alle suddette categorie.

AGRICOLTURA
Dal 1° gennaio 2023 è vietato l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura che, comunica l’Istituto di previdenza, potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate.
Per la fruizione di prestazioni occasionali nel settore agricolo la legge di bilancio 2023 ha infatti introdotto un istituto ad hoc, in regime sperimentale per il biennio 2023-2024. In particolare, viene prevista la possibilità di instaurare, con determinate categorie di lavoratori, rapporti di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato riferito ad attività di natura stagionale, non superiori a 45 giornate annue


Ricordiamo che la presente Circolare ha carattere prettamente informativo. Invitiamo, pertanto, la gentile clientela a rivolgersi al proprio consulente del lavoro per gli opportuni chiarimenti prima di far ricorso agli strumenti contrattuali discussi in questa sede.


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