Baldi & Partners News – Circolari
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22-2025– 12 Dicembre 2025
Trattamento fiscale degli omaggi natalizi – aggiornamento 2025
In vista delle festività natalizie riepiloghiamo il trattamento fiscale degli omaggi, con particolare riferimento alle imposte dirette, IVA e IRAP.
La disciplina richiede di distinguere:
- la tipologia del bene ceduto gratuitamente (se oggetto o non oggetto dell’attività);
- il destinatario (clienti o dipendenti).
Resta fermo il limite di euro 50 per le spese di rappresentanza, entro il quale è possibile detrarre l’IVA e dedurre integralmente il costo; oltre tale soglia l’IVA diviene indetraibile e la deducibilità del costo è ammessa nei limiti parametrati ai ricavi/proventi dell’attività caratteristica.
Per il 2025, inoltre:
- la deducibilità delle spese di rappresentanza (ivi comprese quelle per omaggi) è subordinata al pagamento con mezzi tracciabili;
- il limite di non imponibilità dei fringe benefit (beni/servizi e somme per utenze domestiche o abitazione principale) è pari a euro 2.000 per i dipendenti con figli a carico e a euro 1.000 per gli altri dipendenti, come già previsto per il 2024.
Di seguito si espongono i principali profili operativi.
- Omaggi di beni NON oggetto dell’attività – clienti
Trattamento IVA – imprese e lavoratori autonomi
L’IVA sugli acquisti di beni non oggetto dell’attività ceduti gratuitamente è detraibile se:
- si tratta di spese di rappresentanza ai sensi del DM 19.11.2008;
- il costo unitario del bene (o dell’intera confezione, in caso di cesti) non supera euro 50.
In tal caso, la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo) in forza dell’art. 2, comma 2, n. 4, DPR 633/72.
Se il costo unitario supera euro 50, l’IVA è indetraibile, ma la cessione resta comunque fuori campo IVA.
Per i cesti natalizi si considera il costo dell’intera confezione (non dei singoli prodotti). Se il valore complessivo del cesto è entro euro 50, l’IVA è detraibile; se lo supera, l’IVA è indetraibile, ferma restando l’irrilevanza IVA della cessione. La detrazione è ammessa anche se si tratta di alimenti e bevande, in quanto prevale la disciplina delle spese di rappresentanza.
È opportuno documentare la consegna mediante DDT o documento equivalente con causale “omaggio”, a supporto dell’inerenza e della natura di spesa di rappresentanza.
Imposte dirette – imprese
Le spese di rappresentanza relative a beni non oggetto dell’attività sono deducibili:
- integralmente nell’esercizio se il valore unitario del bene non supera euro 50;
- se pari o superiore a euro 50, nel limite annuo determinato applicando ai ricavi/proventi caratteristici le percentuali previste (1,5% fino a 10 milioni di euro; 0,6% sulla parte eccedente fino a 50 milioni; 0,4% sulla parte oltre 50 milioni).
La deducibilità è subordinata al pagamento con mezzi tracciabili. Per le imprese in contabilità semplificata “per cassa” la spesa è deducibile nel periodo di pagamento (o di registrazione, in caso di criterio “registrato = pagato”).
Imposte dirette – lavoratori autonomi
Per i professionisti, le spese di rappresentanza (omaggi ai clienti) sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nell’anno, indipendentemente dal valore unitario del bene. Anche in questo caso rileva il pagamento tracciabile.
IRAP
Per le imprese che applicano il metodo “da bilancio” ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97, le spese di rappresentanza (voce B.14) sono interamente deducibili ai fini IRAP.
Per chi applica il metodo “fiscale” ex art. 5-bis D.Lgs. 446/97 tali spese non rientrano tra i componenti rilevanti e risultano pertanto indeducibili.
Per i lavoratori autonomi, le spese per omaggi ai clienti sono deducibili ai fini IRAP nel limite dell’1% dei compensi percepiti, in coerenza con la regola prevista per l’IRPEF.
2. Omaggi di beni NON oggetto dell’attività – dipendenti
IVA
Gli omaggi a dipendenti non sono qualificabili come spese di rappresentanza, mancando la finalità promozionale. L’IVA sugli acquisti è quindi indetraibile per carenza di inerenza e la successiva cessione gratuita risulta esclusa da IVA.
Imposte dirette in capo al datore di lavoro
Per le imprese, le liberalità in denaro o natura a favore dei dipendenti rientrano nelle spese per prestazioni di lavoro deducibili (art. 95 TUIR). Analogamente, per i lavoratori autonomi tali spese sono deducibili ai sensi dell’art. 54 TUIR.
Fringe benefit in capo ai dipendenti (2025)
Ai fini della tassazione del dipendente occorre distinguere tra:
- erogazioni in denaro: ordinariamente sempre imponibili, con l’eccezione delle somme per utenze domestiche e abitazione principale, che sono equiparate ai fringe benefit in natura nel limite complessivo di euro 1.000/2.000;
- erogazioni in natura (beni o servizi, anche tramite voucher/buoni acquisto): non concorrono al reddito se, complessivamente nell’anno, il valore non supera euro 1.000 (dipendenti senza figli a carico) o euro 2.000 (dipendenti con figli a carico).
Il superamento del limite comporta la tassazione dell’intero importo dei fringe benefit riconosciuti nell’anno (e non solo della parte eccedente).
Il buono acquisto si considera percepito alla data in cui entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal momento di utilizzo.
IRAP
Le spese per omaggi ai dipendenti rientrano, di regola, tra i costi del personale indeducibili ai fini IRAP, a prescindere dalla forma giuridica del datore di lavoro.
Tali costi possono tuttavia concorrere alle deduzioni specifiche per il personale dipendente a tempo indeterminato previste dall’art. 11, comma 4‑octies, D.Lgs. 446/97.
3. Omaggi di beni OGGETTO dell’attività – clienti
IVA
La disciplina distingue nettamente rispetto ai beni non oggetto dell’attività:
- la cessione gratuita di beni oggetto dell’attività è, in linea di principio, rilevante ai fini IVA, indipendentemente dal valore del bene;
- l’impresa può però scegliere di non detrarre l’IVA sugli acquisti, rendendo così la successiva cessione gratuita esclusa da IVA.
Se la spesa è qualificabile come di rappresentanza, l’IVA è detraibile solo per beni di costo unitario non superiore a euro 50; la cessione gratuita resta comunque imponibile IVA, salvo rinuncia alla detrazione. Se non si tratta di spesa di rappresentanza, l’IVA è ordinariamente detraibile e la cessione gratuita imponibile, ferma restando la facoltà di rinunciare alla detrazione per escludere l’operazione da IVA.
In caso di cessione gratuita imponibile:
- la base imponibile è pari al prezzo di acquisto o di costo dei beni o di beni simili, al momento dell’operazione;
- la rivalsa dell’IVA non è obbligatoria; qualora non esercitata, l’imposta resta a carico del cedente e costituisce costo indeducibile ai fini delle imposte dirette.
La documentazione può avvenire:
- tramite registro degli omaggi, con annotazione giornaliera per aliquota;
- con fattura recante l’indicazione che trattasi di “omaggio senza rivalsa dell’IVA ex art. 18 DPR 633/72”;
- con autofattura (immediata o mensile, tipo documento TD27), da registrare nel registro delle fatture emesse.
Per i soggetti obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (commercianti al minuto) l’Agenzia ha precisato che, di regola, va rilasciato un documento commerciale o fattura al completamento dell’operazione; l’utilizzo del solo registro omaggi non è sufficiente.
Imposte dirette e IRAP
Ai fini IRPEF/IRES, gli acquisti di beni oggetto dell’attività destinati a omaggio ai clienti seguono le medesime regole delle spese di rappresentanza già viste per i beni non oggetto.
Anche per l’IRAP valgono le stesse considerazioni: deducibilità per chi adotta il metodo da bilancio, indeducibilità per chi applica il metodo fiscale.
4. Omaggi di beni OGGETTO dell’attività – dipendenti
IVA
Anche in questo caso non si tratta di spese di rappresentanza: la relativa IVA è detraibile e la cessione gratuita nei confronti dei dipendenti è in linea generale imponibile IVA, con rivalsa facoltativa. Il datore di lavoro può, tuttavia, scegliere di non detrarre l’IVA sugli acquisti, escludendo così la cessione dall’imposta.
Imposte dirette e IRAP
Le spese sostenute rientrano nelle liberalità a favore dei lavoratori e sono deducibili per il datore di lavoro come spese per prestazioni di lavoro, senza distinzione tra beni oggetto e non oggetto dell’attività.
Per la tassazione in capo ai dipendenti e per l’IRAP si rinvia alle regole già illustrate per gli omaggi di beni non oggetto dell’attività: verifica dei limiti di euro 1.000/2.000 per i fringe benefit, indeducibilità IRAP quali costi del personale salvo l’effetto delle deduzioni specifiche per lavoro dipendente stabile.
5. Buoni acquisto e voucher
Sono sempre più frequenti gli omaggi costituiti da buoni acquisto o “smart box”, utilizzabili presso singoli esercizi o circuiti convenzionati.
IVA
La disciplina distingue:
- buoni monouso: al momento dell’emissione sono già noti tutti gli elementi (natura, qualità, quantità, luogo di esecuzione e regime IVA) del bene/servizio cui il buono dà diritto; in tal caso l’operazione è rilevante ai fini IVA sin dall’emissione del buono;
- buoni multiuso: al momento dell’emissione non è definito il trattamento IVA delle future cessioni/prestazioni; l’emissione non è assoggettata ad IVA e l’imposta si applica al momento dell’utilizzo del buono da parte del beneficiario.
Imposte dirette e fringe benefit
Il costo sostenuto per l’acquisto dei buoni segue, per il soggetto erogante, la disciplina dei beni non oggetto dell’attività destinati a clienti/dipendenti (spesa di rappresentanza ovvero liberalità al personale).
Per il dipendente, i buoni costituiscono erogazioni in natura: non sono imponibili se, unitamente agli altri benefit in natura e alle somme equiparate (utenze, canoni, interessi mutuo prima casa), non superano nell’anno i limiti di euro 1.000/2.000.
6. Contribuenti “minimi” e “forfetari”
Per i contribuenti minimi la prassi ha chiarito che:
- le spese per omaggi di valore unitario non superiore a euro 50 sono integralmente deducibili, purché sussista la stretta inerenza all’attività;
- le ulteriori spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell’art. 108 TUIR.
Per i contribuenti in regime forfetario, invece, il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi/compensi il coefficiente di redditività; le spese sostenute (tra cui gli omaggi) non sono singolarmente deducibili, salvo i contributi previdenziali.
7. Buffet, pranzi e cene di Natale
Le spese per buffet/pranzo/cena di Natale organizzati dal datore di lavoro rientrano tra le prestazioni di servizi gratuite e non si configurano come cessioni di beni.
Se l’evento è riservato esclusivamente ai dipendenti, le spese non assumono natura di rappresentanza e sono considerate liberalità al personale:
- l’IVA è indetraibile per carenza di inerenza;
- ai fini delle imposte dirette, si applicano i limiti previsti per le spese di ristorazione (deducibilità al 75%, entro il limite del 5‰ delle spese per prestazioni di lavoro dipendente per le imprese, o del 2% dei compensi per i lavoratori autonomi);
- ai fini IRAP, i costi sono in linea generale indeducibili quali costi del personale, fatti salvi gli effetti delle deduzioni specifiche per lavoro dipendente stabile.
Se alla festa partecipano anche soggetti terzi (clienti, istituzioni, ecc.), le spese assumono natura di rappresentanza:
- l’IVA è indetraibile;
- le spese sono deducibili ai fini delle imposte dirette nella misura del 75% e nei limiti percentuali parametrati ai ricavi/proventi caratteristici (ovvero, per i professionisti, nel limite dell’1% dei compensi);
- ai fini IRAP, sono deducibili per i soggetti che adottano il metodo da bilancio e indeducibili per coloro che applicano il metodo fiscale.
TABELLA RIEPILOGATIVA
| BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITA’ | ||||
| IMPRESA | ||||
| DESTINATARI OMAGGI | IVA | IRPEF/IRES | IRAP | |
| DETRAZIONE | CESSIONE GRATUITA | DEDUCIBILITA’ SPESA | ||
| CLIENTI | COSTO UNITARIO < 50€: SI | ESCLUSA IVA | COSTO UNITARIO < 50 € : SI | METODO DA BILANCIO: DEDUCIBILI |
| COSTO UNITARIO > 50€: NO | COSTO UNITARIO > 50 € : SOLO NEL LIMITE ANNUO (1,5% – 0,6% – 0,4% DEI RICAVI/PROVENTI) | METODO FISCALE: INDEDUCIBILI | ||
| DIPENDENTI | NO | ESCLUSA IVA | SI | INDEDUCIBILI |
| LAVORATORE AUTONOMO | ||||
| DESTINATARI OMAGGI | IVA | IRPEF/IRES | IRAP | |
| DETRAZIONE | CESSIONE GRATUITA | DEDUCIBILITA’ SPESA | ||
| CLIENTI | COSTO UNITARIO < 50 € : SI | ESCLUSA IVA | NEL LIMITE 1% DEI COMPENSI ANNUI | NEL LIMITE 1% DEI COMPENSI ANNUI |
| COSTO UNITARIO > 50 € : NO | ||||
| DIPENDENTI | NO | ESCLUSA IVA | SI | INDEDUCIBILI |
| BENI OGGETTO ATTIVITA’ | ||||
| DESTINATARI OMAGGI | IVA | IRPEF/IRES | IRAP | |
| DETRAZIONE | CESSIONE GRATUITA | DEDUCIBILITA’ SPESA | ||
| CLIENTI | SPESA NON DI RAPPRESENTANZA: SI SPESA DI RAPPRESENTANZA: SI (solo se di importo <50€) | IMPONIBILE IVA (salvo la scelta di non detrarre l’IVA sull’acquisto) | COSTO UNITARIO < 50 € : SI | METODO DA BILANCIO: DEDUCIBILI |
| COSTO UNITARIO > 50 € : SOLO NEL LIMITE ANNUO (1,5% – 0,6% – 0,4% DEI RICAVI/PROVENTI) | METODO FISCALE: INDEDUCIBILI | |||
| DIPENDENTI | SI | INDEDUCIBILI | ||
| BUFFET / PRANZO / CENA AZIENDALE | |||
| DESTINATARI OMAGGI | IVA | IRPEF/IRES | IRAP |
| DETRAZIONE | DEDUCIBILITA’ SPESA | ||
| SOLO DIPENDENTI | NO | Costo deducibile nel limite del: – 75% della spesa sostenuta, come previsto per le spese di albergo e ristorante; – 5‰ dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi ex art. 100, comma 1, TUIR – 2% dei compensi incassati nell’anno se il datore di lavoro è un lavoratore autonomo (ex art. 54-septies, TUIR). | INDEDUCIBILE |
| NON SOLO DIPENDENTI | NO | – Deducibile il 75% della spesa sostenuta, nel limite massimo annuale parametrato ai ricavi / proventi della gestione caratteristica (1,5% – 0,6% – 0,4%)- Deducibile nel limite dell’1% dei compensi incassati nell’anno se il datore di lavoro è un lavoratore autonomo | METODO DA BILANCIO: DEDUCIBILI METODO FISCALE: NON DEDUCIBILI |
A disposizione per quanto possa occorrere rinnoviamo cordiali saluti.

