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Baldi & Partners News – Circolari

  • 14-2026
    – 11 Giugno 2026

NUOVO PATENT BOX E RIVERSAMENTO CREDITO R&S: RISPOSTA AD INTERPELLO N. 102/2026

Gent.mi,

Con la recente Risposta ad interpello n. 102/2026, l’Agenzia delle Entrate affronta il tema delle modalità e tempistiche di restituzione della quota di credito R&S divenuta non spettante per effetto del meccanismo di “nettizzazione” per le Società che fruiscono del Nuovo Patent Box contestualmente al credito d’imposta Ricerca & Sviluppo.

Come noto, la circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023 aveva chiarito che, laddove i medesimi costi siano utilizzati sia ai fini del credito R&S sia del Nuovo Patent Box, il contribuente deve rideterminare il credito originariamente fruito, sterilizzando il beneficio fiscale derivante dalla “super-deduzione” al 110%. Questa duplicazione si verifica tipicamente in sede di prima applicazione del Nuovo Patent Box, per effetto del meccanismo di “recapture”, che consente di includere nella base di calcolo della deduzione anche i costi agevolabili che il Contribuente ha sostenuto negli 8 esercizi precedenti.

Con la risposta all’Interpello in commento, l’Agenzia afferma infatti che il riversamento del credito dovrà essere effettuata, tramite modello F24, con riferimento al periodo d’imposta in cui viene esposta in dichiarazione la variazione in diminuzione derivante dal meccanismo premiale del Nuovo Patent Box, indipendentemente dal momento dell’effettiva fruizione del beneficio fiscale, che nel caso oggetto di interpello, è posticipata ad esercizi successivi, avendo la Società istante conseguito una perdita fiscale nel periodo d’imposta in cui viene recepita la suddetta variazione in diminuzione.

A parere di chi scrive, il riferimento al termine perentorio del 30 giugno per il riversamento del credito “nettizzato” non sembra configurare un termine decadenziale, bensì una mera indicazione operativa coerente con il momento in cui il contribuente cristallizza in dichiarazione la variazione fiscale collegata al Patent Box.

In altre parole, riteniamo che la risposta dell’Agenzia voglia individuare il periodo temporale entro cui regolare spontaneamente gli effetti della recapture, più che introdurre una nuova scadenza autonoma assistita da specifiche conseguenze sanzionatorie.

Rimaniamo a disposizione per eventuali approfondimenti sulle vostre casistiche e per fornirvi assistenza.

Cordiali saluti.


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