Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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20 Febbraio 2026
VIETNAM E TURKS E CAICOS NELLA BLACK LIST UE: COSA CAMBIA PER LE IMPRESE ITALIANE
Il Consiglio dell’Unione europea ha aggiornato, lo scorso 17 febbraio, la lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali. Le novità più rilevanti riguardano l’ingresso di Vietnam e Isole Turks e Caicos, mentre escono dalla lista Figi, Samoa e Trinidad e Tobago. Il perimetro complessivo si assesta così su 10 Paesi.
Le ragioni dell’inserimento sono diverse per i due nuovi arrivati: le Turks e Caicos sono finite nel mirino per la presenza di strutture offshore prive di reale sostanza economica, mentre il Vietnam è stato giudicato non conforme agli standard di scambio di informazioni fiscali su richiesta, secondo la valutazione condotta dal Global Forum dell’OCSE.
Sul fronte della decorrenza, vale la pena sottolinearlo: gli effetti pratici non scattano dalla data della riunione del Consiglio, bensì dalla pubblicazione delle conclusioni nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, che di norma avviene a breve distanza.
Ma quali sono le conseguenze concrete per chi opera con questi Paesi? Nel sistema fiscale italiano, la black list europea è il riferimento per l’applicazione delle regole dell’art. 110 del TUIR sui costi “black list”. In sintesi: i costi sostenuti nei confronti di controparti residenti in questi territori sono deducibili senza particolari oneri aggiuntivi se rientrano nel valore normale, mentre — qualora lo superino — è necessario dimostrare l’esistenza di un effettivo interesse economico a porre in essere quella specifica operazione. In ogni caso, rimane obbligatoria la loro indicazione separata in dichiarazione dei redditi.
L’aspetto che più ci preme segnalare riguarda il Vietnam, mercato tutt’altro che marginale per l’Italia: nei primi dieci mesi del 2025 l’import dal Paese asiatico ha superato i 4,5 miliardi di euro, con una forte concentrazione nell’elettronica, nel tessile-abbigliamento e nell’agroalimentare.
Per le imprese che acquistano da fornitori vietnamiti, l’inserimento nella black list introduce un obbligo di documentazione più stringente: se il prezzo pagato eccede il valore di mercato, occorrerà essere in grado di motivare la scelta del fornitore — ad esempio, per ragioni di qualità, affidabilità nella consegna o vincoli contrattuali — e di dimostrare con documenti (in primis la documentazione doganale) che l’operazione si è effettivamente realizzata.
