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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 15 Settembre 2023

VIA LIBERA ALLA DETRAZIONE IVA DELLE FATTURE A CAVALLO D’ANNO

Con la delega fiscale (L.111/2023) viene meno il limite imposto dall’art. 1 del DPR 100/98, che non permette la detrazione IVA per le fatture a cavallo d’anno, cioè su quelle fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nell’anno precedente, ma ricevute dal cessionario o committente nei primi quindici giorni di gennaio.
L’art. 7 della L.111/2023 stabilisce che in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta.

Si ricorda che il diritto alla detrazione si manifesta al verificarsi di una duplice condizione: avvenuta esigibilità dell’imposta e possesso della fattura redatta in conformità alle disposizioni di cui all’art. 21 del DPR 633/72.

Se venisse confermato il tenore letterale dell’art. 7, non dovrebbe essere neppure più richiesta la tempestiva annotazione nei primi 15 giorni dell’anno, potendo essere sufficiente la sola ricezione del documento nel medesimo termine; verrebbe così lasciata al soggetto passivo una più ampia scelta in ordine al momento in cui esercitare il proprio diritto.


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