Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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22 Settembre 2023
TRUST ESTERO E BENEFICIARIO RESIDENTE IN ITALIA
Il trust è uno strumento giuridico di carattere fiduciario e, al fine di identificarne la residenza, il trust si considera fiscalmente residente in Italia se:
- per la maggior parte del periodo di imposta ha la sede legale oppure la sede dell’amministrazione oppure l’oggetto principale;
- nel caso di trusts istituiti in Stati a fiscalità privilegiata, almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari sono fiscalmente residenti in Italia (salvo prova contraria);
- nel caso di trusts istituiti in Stati a fiscalità privilegiata, successivamente alla sua costituzione, un soggetto residente in Italia effettui in favore del trust un’attribuzione che comporti il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, nonché vincoli di destinazioni sugli stessi
Per quanto riguarda i trust esteri con beneficiari residenti in Italia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rileva ai fini fiscali il reddito complessivo del trust riferibile allo stesso beneficiario, indipendentemente dal requisito di territorialità, e, nell’ipotesi di trust trasparente, il reddito sarà in ogni caso tassato come reddito di capitale in capo al beneficiario, mediante diretta imputazione per trasparenza allo stesso e in proporzione alla sua quota di partecipazione. In questa fattispecie, i soggetti residenti beneficiari dei trust vengono qualificati come titolari effettivi del reddito estero (si veda circolare n. 34/E/2022) e, di conseguenza, sono obbligati al monitoraggio fiscale mediante compilazione del Quadro RW, indicando i redditi e le attività connesse al trust estero.

