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13 Febbraio 2026
TRATTAMENTO IVA DELL’ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI: ORDINANZA N. 2786 2026
Con l’ordinanza n. 2786 dell’8 febbraio 2026, la Corte di Cassazione si è espressa in merito al trattamento IVA dell’assegnazione agevolata di un immobile al socio nel caso in cui, al momento dell’acquisto, non sia stata detratta l’IVA, poichè il bene era stato acquistato da un privato.
Richiamando l’art. 2, comma 2, n. 5) del DPR 633/1972, che dispone l’assoggettamento ad IVA dei beni destinati all’uso o consumo personale o familiare dell’imprenditore o ad altre finalità estranee all’impresa, con esclusione dei beni per i quali, al momento dell’acqusito, non sia stata portata in detrazione l’imposta, la Corte conferma che l’assegnazione non è soggetta ad IVA se all’atto di acquisto del bene non è stata esercitata la detrazione. Tale principio è coerente con l’orientamento già espresso dall’Amministrazione finanziaria.
Nell’ipotesi in cui sull’immobile siano stati eseguiti lavori, a fronte dei quali si sia esercitata la detrazione dell’imposta, occorre, però, verificare il corretto assolvimenro dell’ obbligo di rettifica della detrazione nel periodo di osservazione fiscale (di dieci anni per gli immobili), ai sensi dell’art. 19-bis2 del DPR 633/1972. Tale rettifica si rende necessaria qualora le spese sostenute abbiano incrementato il valore dell’immobile e non abbiano esaurito la loro utilità al momento dell’assegnazione.
