Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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19 Settembre 2025
TRANSFER PRICING: NEL METODO DEL CUP, UNA SOLA FATTURA NON BASTA
La recente sentenza n. 373/4/2025 della Corte di giustizia tributaria della Lombardia affronta un tema rilevante per le imprese con operazioni infragruppo internazionali: l’applicazione del metodo del confronto di prezzo (Cup).
Il caso nasce da una contestazione sugli acquisti effettuati da una società italiana con la consociata rumena nel 2015. L’Agenzia delle Entrate riteneva che i prezzi praticati fossero superiori al valore di mercato, individuato tramite Cup sulla base di una sola fattura emessa da una società austriaca verso la consociata rumena. La contribuente, invece, aveva applicato il metodo Tnmm (Transactional Net Margin Method).
Sia in primo che in secondo grado i giudici hanno dato ragione alla società. La motivazione ruota intorno alla scarsa idoneità del comparabile utilizzato dall’Amministrazione: una singola fattura, di importo ridotto e relativa a due soli prodotti, non può essere considerata rappresentativa rispetto a un fatturato superiore a 5 milioni di euro e a una gamma molto più ampia di beni commercializzati. Inoltre, le condizioni di vendita praticate dalla controllata (assenza di quantitativi minimi, consegne rapide, flessibilità negli ordini) differivano sensibilmente da quelle riscontrabili sul mercato.
La pronuncia fornisce tre spunti di riflessione:
- Comparabilità delle transazioni – Il Cup richiede un elevato grado di omogeneità tra le operazioni confrontate. Differenze in volumi, condizioni contrattuali o soggetti coinvolti possono compromettere la validità del confronto.
- Rappresentatività del campione – Un solo dato, riferito a pochi prodotti, non può estendersi a tutte le operazioni infragruppo; il confronto deve restare limitato ai beni effettivamente comparabili.
- Numerosità dei comparabili – Più ampio è il campione, più attendibile è il risultato, poiché si riduce l’effetto di scostamenti fisiologici di prezzo.
Il principio affermato è chiaro: il metodo Cup non può fondarsi su un unico elemento scarsamente significativo. La giurisprudenza, pur non escludendo in assoluto l’applicazione del Cup in presenza di pochi comparabili, richiede che essi siano realmente affidabili e rappresentativi.
Per le imprese, la sentenza conferma l’importanza di predisporre documentazione transfer pricing solida, basata su criteri di comparabilità rigorosi e su un campione adeguato.

